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Sovvenzioni per progetti di elettrificazione rurale

Base legislativa

  • Legge Provinciale 30 agosto 1972, n. 18 e successive modifiche;
  • Criteri di attuazione approvati con deliberazione del 18 ottobre 2004, n. 3769, pubblicata sul Bollettino Ufficiale del 9 novembre 2004, n. 45.

Calcolo del contributo

L'ammontare dei contributi viene stabilito con le seguenti percentuali:

  • 80% a tutte le imprese elettriche distributrici per l’esecuzione dell’allacciamento elettrico di malghe e rifugi nel caso non esista una possibilità di approvvigionamento di energia elettrica più economica;
  • 50% a tutte le imprese elettriche distributrici in caso di calamità naturali;
  • 30% a tutte le imprese elettriche distributrici per l’esecuzione di nuovi allacciamenti, rinnovo e rinforzo di impianti di distribuzione di energia elettrica in zone rurali;
  • 30% a tutte le imprese elettriche distributrici per interrare linee a MT e BT aeree esistenti.

Termine di presentazione delle domande

Le domande di contributo devono essere presentate entro il 30 settembre ed hanno validità dal 1° gennaio dell’anno successivo.