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RAPPORTI TRA L’ARTICOLO 16 L.P. 1/2021 E L’ARTICOLO 26, COMMA 5, L.P. 16/2015 IN MATERIA DI PROCEDURA NEGOZIATA CON IMPORTO RICOMPRESO TRA UN MILIONE DI EURO E INFERIORE A 2 MILIONI DI EURO

Posto che le procedure negoziate con importo pari o superiore ad un milione di euro ed inferiore a due milioni di euro rientrerebbero astrattamente nell’ambito di applicazione sia dell’art. 16 della l.p. 1/2021, sia dell’art. 26, comma 5, della l.p. 16/2015, si precisa che, fino al 31 dicembre 2021, il conflitto tra disposizioni è risolto in favore del neo introdotto art. 16, con la conseguenza che le stazioni appaltanti dovranno estendere l’invito ad almeno 15 operatori economici ove esistenti.

L’art. 16 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, così come modificato dalla legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1, in quanto disposizione avente carattere speciale, inibisce temporalmente l’applicazione dell’art. 26, comma 5, della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16.

SV