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Principali novità in materia di fase esecuzione lavori dopo il d.l. 76/2020 (c.d. "decreto semplificazioni")
A seguito della pubblicazione del d.l. 16 luglio 2016, n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni), entrato in vigore il 17 luglio 2020, si segnalano brevemente qui di seguito le principali novità per la fase di esecuzione lavori:
Sospensione dei lavori:
- continua ad applicarsi l'art. 107 del dlgs. 50/2016 soltanto per gli appalti di lavori sotto soglia europea;
- per gli appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea, fino al 31 luglio 2021 si applica, in deroga all'art. 107 del dlgs. 50/2016, l'art. 5 del d.l. 76/2020. In tale caso la sospensione è disposta dal responsabile unico del procedimento.
Collegio consultivo tecnico:
- fino al 31 luglio 2021 per i lavori di importo pari o superiore alla soglia europea è istituito l'obbligo di costituire, presso ogni stazione appaltante, il collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 6 del d.l. 76/2020. E' facoltativo per i lavori di importo inferiore alla soglia europea.
Tale norma riguarda sia i contratti futuri che quelli già conclusi. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data del 17 luglio 2020, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data.
Consegna in via di urgenza
- all’articolo 8, co. 1 del d.l. 76/2020, in relazione alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non scaduti i relativi termini e per le procedure avviate a decorrere dalla medesima data fino al 31 luglio 2021, è previsto che:
sia sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza.
SAL, certificati di pagamento e relativi pagamenti
Per i lavori in corso di esecuzione alla data del 17 luglio 2020, ai sensi dell'art. 8, co. 4, lett. a) del d.l. 76/2020:
a) il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori entro quindici giorni dal 17 luglio 2020;
b) Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento.
c) Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall’emissione del certificato di pagamento.
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L'Agenzia Contratti Pubblici ha pertanto provveduto ad aggiornare alle suddette novità il capitolato speciale parte I, nonchè i moduli B) certificato di pagamento, P1) verbale di consegna in via d’urgenza, P5) verbale di sospensione.
SV