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FONDO OPERE INDIFFERIBILI – DECRETO MINISTERIALE 27 DICEMBRE 2022 – PROCEDURA DI ACCESSO

In G.U. n. 9 del 12 gennaio 2023, è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 dicembre 2022, contenente la Procedura di accesso al Fondo opere indifferibili di cui all’art. 26, comma 7, del D.L. n. 50/2022 (cd. Decreto Aiuti) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022.

Per maggiori informazioni si prega di consultare il sito qui di seguito indicato:

https://www.provinceditalia.it/fondo-opere-indifferibili-2023-nota-di-sintesi-e-slides-esplicative/

Articolo 1
1. Il presente decreto disciplina, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui all’art. 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la procedura di assegnazione delle risorse del predetto Fondo ai soggetti indicati dall’art. 10, comma 2, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, i quali, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso al predetto Fondo e non risultano beneficiari delle preassegnazioni di cui all’art. 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e dell’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022.

Articolo 2
1. Alle risorse di cui all’art. 1 accedono le stazioni appaltanti titolari di CUP relativi ad interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o del PNC, che abbiano proceduto, nel periodo 18 maggio 2022 – 31 dicembre 2022, alla pubblicazione dei bandi o dell’avviso per l’indizione della procedura di gara, ovvero all’invio delle lettere di invito che siano finalizzate all’affidamento di lavori nonche’ all’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori, anche sulla base di progetti di fattibilita’ tecnica ed economica, ai sensi dell’art. 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono aver provveduto a far fronte al maggior fabbisogno derivante dall’applicazione dell’art. 26, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 50 del 2022, al netto delle disponibilita’ derivanti dall’applicazione dell’art. 26, comma 6, del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022, con risorse finanziarie proprie o con risorse finanziarie dell’ente locale.

Articolo 3
1. Fermi restando i requisiti di cui all’art. 2, ai fini dell’assegnazione delle risorse residue disponibili del Fondo, le stazioni appaltanti titolari di CUP presentano le domande di accesso dal quinto giorno al venticinquesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.

2. La domanda di accesso al Fondo deve contenere i seguenti elementi:

a) per gli interventi relativi al PNRR e con riguardo alle singole linee di intervento:

i. gli estremi della missione/componente che finanzia l’opera o l’investimento e la milestone o target al cui conseguimento concorre, con il relativo cronoprogramma finanziario;

ii. l’Amministrazione/Soggetto responsabile dell’attuazione;

iii. i dati anagrafici completi dell’opera/intervento per il quale si chiede il contributo del Fondo, rilevabili sul sistema informatico Regis;

iv. lo stato procedurale in corso di espletamento, rilevabile dal cronoprogramma procedurale registrato sul sistema Regis;

v. la data di avvenuta pubblicazione del bando di gara, dell’avviso di indizione o trasmissione della lettera di invito a presentare offerte entro il 31 dicembre 2022, risultante dal cronoprogramma procedurale dell’intervento/opera registrato sul sistema Regis, ovvero, se diversa, indicata dall’amministrazione in sede di presentazione dell’istanza di accesso al Fondo;

vi. l’importo del fabbisogno emergente dall’applicazione dell’art. 26, commi 2 e 3 del decreto- legge n. 50 del 2022, nonche’ delle risorse finanziarie proprie o delle risorse finanziarie dell’ente locale utilizzate per far fronte al medesimo fabbisogno e consentire l’avvio della procedura di affidamento nei termini di cui al precedente punto v.;

vii. l’entita’ delle risorse finanziarie di cui all’art. 26, comma 6, del decreto-legge n. 50/2022, indicando distintamente quelle derivanti dalla rimodulazione delle somme a disposizione e quelle relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti;

viii. l’attestazione che il fabbisogno finanziario derivi esclusivamente dall’applicazione dei commi 2 e 3 dell’art. 26 del citato decreto-legge n. 50 del 2022;

ix. l’importo richiesto a valere sulle disponibilita’ del Fondo e le annualita’ di utilizzo, non oltre il 30 giugno 2026.

b) per gli interventi relativi al PNC:

i. il CUP;

ii. il cronoprogramma procedurale e finanziario;

iii. l’indicazione:

a. della data di avvenuta pubblicazione del bando di gara, dell’avviso di indizione o trasmissione della lettera di invito a presentare offerte entro il 31 dicembre 2022, risultante dal cronoprogramma procedurale registrato sui sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ovvero, se diversa, indicata dall’amministrazione in sede di presentazione dell’istanza di accesso al Fondo;

b. dell’ultimazione dell’intervento entro il 31 dicembre 2026;

c. del finanziamento integrale con indicazione delle fonti finanziarie e dei relativi importi;

d. del fabbisogno emergente a seguito dell’applicazione dei commi 2 e 3 dell’art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, nonche’ delle risorse finanziarie proprie o delle risorse finanziarie dell’ente locale utilizzate per far fronte al medesimo fabbisogno e consentire l’avvio della procedura di affidamento nei termini di cui al precedente punto a);

iv. l’entita’ delle risorse finanziarie di cui all’art. 26, comma 6, del decreto-legge n. 50/2022, indicando distintamente quelle derivanti dalla rimodulazione delle somme a disposizione e quelle relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti;

v. l’entita’ del contributo finanziario richiesto a valere sulle risorse del Fondo con relativa indicazione delle annualita’ nelle quali dovranno essere utilizzate;

vi. l’attestazione che il fabbisogno finanziario derivi esclusivamente dall’applicazione dei commi 2 e 3 dell’art. 26 del citato decreto-legge n. 50 del 2022;

3. A seguito della presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti, le amministrazioni statali per gli interventi dalle stesse finanziati o rientranti nei programmi di investimento dei quali risultano titolari procedono alla verifica istruttoria sul contenuto delle domande e, entro e non oltre dieci giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande, presentano l’istanza al Ministero dell’economia e delle finanze.

4. La presentazione delle domande e delle istanze di accesso al Fondo avviene mediante l’apposita piattaforma informatica gia’ in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e secondo le indicazioni fornite dal medesimo Dipartimento nell’Allegato «Guida operativa» al presente decreto.

Articolo 4
1. A seguito della presentazione delle istanze di accesso al Fondo secondo le modalita’ indicate dall’art. 3, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato riscontra sui propri sistemi informativi la sussistenza dei requisiti di accesso di cui all’art. 2.

2. Entro trenta giorni successivi al termine di cui all’art. 3, comma 3, ferma la priorita’ attribuita agli interventi degli enti locali anche se attuati da enti pubblici strumentali che siano titolari dei relativi CUP, con decreto del Ragioniere generale dello Stato si provvede alla determinazione della graduatoria degli interventi tenendo conto:

a) della data di pubblicazione dei bandi o dell’avviso per l’indizione della procedura di gara, ovvero l’invio delle lettere di invito che siano finalizzate all’affidamento di lavori nonche’ l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori;

b) dell’ordine cronologico di presentazione delle domande delle stazioni appaltanti.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, si provvede all’assegnazione delle risorse del Fondo agli interventi, nei limiti delle risorse disponibili e di quelle eventualmente derivanti dalle rinunzie espresse da parte delle stazioni appaltanti alla data del 31 dicembre 2022.

Il provvedimento di assegnazione delle risorse costituisce titolo per l’accertamento delle risorse a bilancio.

4. A seguito dell’aggiudicazione della gara, come risultante dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, vengono individuate le eventuali economie derivanti da ribassi di asta che rimangono nella disponibilita’ della stazione appaltante fino al completamento degli interventi. Eventuali economie derivanti da ribassi d’asta non utilizzati al completamento degli interventi, ovvero derivanti dall’applicazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all’art. 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022, con decreto del Ragioniere generale dello Stato sulla base delle comunicazioni delle amministrazioni titolari istanti, sono portate a riduzione delle risorse assegnate con i decreti di cui al presente articolo. Le eventuali risorse del Fondo gia’ trasferite alle stazioni appaltanti e risultanti eccedenti a seguito dell’avvenuto collaudo dell’opera, devono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.

Articolo 5
1. Il trasferimento delle risorse del Fondo viene effettuato nei limiti delle risorse assegnate con le procedure di cui all’art. 26, comma 7, lettera d) del decreto-legge n. 50/2022, secondo le modalita’ di seguito specificate.

2. Le risorse da destinare alle opere od interventi del PNRR ai sensi dell’art. 3, comma 1 sono trasferite in favore dei conti di tesoreria Next generation UE-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR.

3. Per gli interventi PNC, le amministrazioni statali istanti, sulla base dei principi e procedure della legge 16 aprile 1987, n. 183, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e, mediante le funzionalita’ del sistema finanziario del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui alla citata legge n. 183 del 1987, dopo aver verificato gli effettivi fabbisogni delle stazioni appaltanti e la sussistenza di tutti i presupposti in capo alle stesse ai fini dell’erogazione delle risorse di cui al presente decreto, possono disporre il trasferimento all’entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione sui capitoli di bilancio di propria pertinenza o, in alternativa, disporre direttamente i trasferimenti a favore delle stazioni appaltanti o dell’operatore economico di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 6
1. Per tutte le disposizioni non espressamente richiamate si applica, per quanto compatibile, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2022.

Articolo 7
1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attivita’ nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sara’ trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SV