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Sostituzione della Linea guida PAB n. 10 (Criteri oggettivi per l'individuazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo)
Si comunica che con deliberazione della Giunta provinciale n. 665 di data 8 agosto 2023 è stata integralmente sostituita la Linea guida PAB n. 10.
La nuova Linea guida rende più snelle le procedure amministrative, semplificando la verifica dell’interesse transfrontaliero posta in capo ai RUP dal Codice e dalla legge provinciale.
La Linea guida verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 24 agosto 2023, n. 34 - Sez. gen. ed è entrata in vigore il giorno dell’approvazione da parte della Giunta provinciale.
La versione vigente delle linee guida approvate dalla Giunta provinciale in attuazione della L.P. n. 16/2015 è consultabile al seguente link.
1. Superamento degli indici presuntivi legati alle distanze chilometriche dal confine di Stato e indicazione analitica degli elementi di valutazione
In sede di prima applicazione della Linea guida PAB n. 10 è emersa la necessità di superare gli indici presuntivi legati alle distanze chilometriche dal confine di Stato con la Repubblica d’Austria. Pertanto, viene stralciato il riferimento alla Tabella allegata alla deliberazione della Giunta provinciale del 2 aprile 2012, n. 522. Nella nuova formulazione si indicano dunque gli elementi di valutazione relativi all’appalto, da prendere in considerazione congiuntamente (v. par. 3).
2. Definizione di indicatori presuntivi con riferimento al valore dell’importo dell’appalto, al di sotto dei quali si presume l’assenza di un interesse transfrontaliero certo
Salvo diversa valutazione del RUP, l’assenza di un interesse transfrontaliero certo può essere presunta in presenza di appalti di importo stimato inferiore a 140.000 euro per forniture e servizi e fino a 500.000 euro per lavori.
Nella nuova formulazione vengono forniti indicatori presuntivi per stabilire la non rilevanza degli importi ai fini della valutazione della sussistenza di un interesse transfrontaliero certo (v. par. 2, ultimo periodo). L’indicatore per servizi e forniture, inferiore a 140.000 euro, è mutuato dalla soglia per procedere agli affidamenti diretti (art. 26, L.P. n. 16/2015 e s.m.i.). Per quanto riguarda il settore dei lavori, l’indicatore viene determinato in 500.000 euro, che corrisponde alla soglia entro la quale le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all’affidamento di lavori senza necessità della qualificazione (art. 62, comma 1, D.lgs. n. 36/2023).
3. Precisazione del ruolo dell’avviso
Nella nuova formulazione si precisa che l’esito dell’avviso finalizzato a verificare l’effettivo interesse da parte di operatori economici di altri Stati membri è riconducibile alla lettera e) della Linea guida, quindi agli “ulteriori elementi eventualmente rilevanti individuati dalla stazione appaltante in ragione dello specifico appalto da affidare”. La pubblicazione dell’avviso rappresenta dunque una mera possibilità per la stazione appaltante, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione. L’esito della pubblicazione costituisce un elemento utile, ancorché non prioritario, per la valutazione concreta relativa all’’accertamento dell’esistenza di un interesse transfrontaliero certo. Inoltre, l’esito rappresenta un elemento distinto dalla “presenza di segnalazioni o manifestazioni di interesse da parte di operatori economici di altri Stati membri dell’Unione Europea” di cui alla lettera d), che si riferisce invece a segnalazioni o manifestazioni pregresse rispetto all’istruttoria finalizzata a verificare l’effettivo interesse da parte di operatori economici di altri Stati membri. Nella sezione “Modulistica” del sito internet di ACP è stato pubblicato il nuovo schema di avviso, da utilizzare qualora i RUP intendano acquisire ulteriori elementi per valutare l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo.
4. Rapporti tra l’interesse transfrontaliero certo e il Capo X – “Servizi sociali e altri servizi specifici” della L.P. n. 16/2015 e s.m.i.
Su richiesta del Consiglio dei Comuni era stata inserita la precisazione del fatto che la disciplina della Linea guida PAB n. 10 non trova applicazione per gli appalti di cui al capo X. Al fine di prevenire eventuali dubbi circa l’interpretazione di tale disposizione, nel nuovo testo si chiarisce che detti appalti sono esclusi dall’applicazione della Linea guida e, più in generale, dall’applicazione dell’intera disciplina dell’interesse transfrontaliero certo.
SV