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Calcolo dei costi della manodopera – indicazioni giurisprudenziali

Si segnala il seguente principio di diritto, estratto dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 7815/2023 depositata in data 18 agosto 2023: “L’obbligatoria indicazione dei costi della manodopera, all’interno dell’offerta, si impone solo per i dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell’offerta per la specifica commessa; non, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero lo fanno in maniera trasversale a vari contratti (ad es. il direttore del servizio), il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all’offerta da presentare per il singolo appalto” (cfr. par. 2.1 – in diritto).

Si rammenta che l’obbligo di indicare nei documenti di gara i costi della manodopera, ora previsto dall’art. 41, comma 14 d.lgs. 36/2023, trova applicazione nelle seguenti fattispecie:

  • lavori;
  • servizi (ad esclusione di quelli intellettuali);
  • forniture con posa.

Per le medesime fattispecie è prevista l’indicazione, all’interno del documento di gara, del contratto collettivo nazionale e territoriale applicabile (art. 11, comma 1, d.lgs. n. 36/2023).

Per i lavori i costi della manodopera possono essere calcolati utilizzando le stime dell’incidenza percentuale della manodopera per le categorie di opere generali e specializzate, approvate annualmente dalla Giunta provinciale (v. da ultimo deliberazione n. 546 di data 27 giugno 2023 - News ACP del 29.06.2023). Mentre per i servizi e le forniture il calcolo dei costi della manodopera è effettuato a cura della stazione appaltante.

La normativa provinciale prevede che la verifica del costo della manodopera venga effettuata nei confronti del solo aggiudicatario (affidatario, in caso di affidamento diretto senza consultazioni) e che tale verifica avvenga prima della stipula del contratto (art. 27, comma 4-bis L.P. n. 16/2015 e s.m.i).

SV