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Anticipazione del prezzo al 30% fino al 31.12.2022

Per quanto in oggetto si evidenzia a tutte le Stazioni appaltanti che a far data dal 01.01.2023 non sará piú possibile prevedere nella legge di gara la facoltá di incrementare l'anticipazione del prezzo dal 20% al 30%, ció in ragione del termine di validitá della disposizione fissata al 31.12.2022 come introdotta dall'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022.

A tal proposito si allegano i documenti di gara opprtunamente modificati e utilizzabili per le procedure indette a far data dal 01.01.2023:

  • Disciplinare servizi di architettura ed ingegneria sopra soglia EU
  • Disciplinare servizi di architettura ed ingegneria sotto soglia EU
  • Capitolati speciali di appalto di lavori, servizi e forniture parte I e parte II
  • Lettere di richiesta indizione gare servizi e forniture e servizi di ingegneria ed architettura
  • Lettera di incarico per affidamenti diretti di lavori infra 150mila euro
  • Lettera di incarico per affidamenti diretti di forniture o servizi infra 150mila euro
  • Lettera di incarico per affidamenti diretti di servizi di architettura e ingegneria inferiori a 139.000 euro
  • Determina di affidamento per affidamenti diretti di lavori infra 150mila euro
  • Determina di affidamento per affidamenti diretti di forniture o servizi infra 150mila euro


Per agevolare la lettura delle modifiche si mette a disposizione, a fini di mera consultazione, una versione contenente le modifiche apportate evidenziate in colore giallo.

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