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Qualificazione delle stazioni appaltanti e contratti di concessione e di partenariato pubblico/privato (PPP)

L’Allegato II.4 al Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) prevede una specifica disciplina per i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo. In particolare, ai fini dell’affidamento e dell’esecuzione di tali contratti, le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2/L2 e “garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi” (cfr. art. 3, comma 5 e art. 5, comma 5).
In sede di presentazione della domanda di qualificazione, viene richiesto se “Nella Stazione Appaltante è presente almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi”.
Una stazione appaltante altoatesina ha interpellato ANAC per avere chiarimenti in ordine alle modalità di compilazione del campo. Dal riscontro dell’Autorità, prot. 0082102 del 28 settembre 2023, si evince quanto segue:

  • l’assenza del requisito, attestata con la risposta “NO” alla domanda sopra indicata, “comporta il divieto di affidamento di contratti di concessione e di PPP fino alla procedura di revisione della qualificazione”, quindi per 2 anni ex art. 11, comma 1, dell’Allegato II.4;
  • il soggetto in possesso dell’esperienza “può essere sia un dipendente della Stazione appaltante sia un soggetto esterno nella sua disponibilità per la durata della qualificazione” e “la esperienza triennale deve essere maturata nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi e non esclusivamente nell’ambito di contratti di concessione e/o PPP”;
  • la disponibilità del soggetto “potrà essere garantita sia mediante il ricorso a un consulente esterno a cui la SV affiderà il relativo incarico secondo le disposizioni di legge e sia attraverso una convenzione con una centrale di committenza qualificata che metta a disposizione tale requisito e da cui risulta la disponibilità per la durata della qualificazione”.

Con la presente si informano dunque le stazioni appaltanti che:

  • la valorizzazione del campo “NO”, in relazione alla sopra citata domanda, implica il divieto di affidamento di contratti di concessione e di PPP fino alla procedura di revisione della qualificazione;
  • visto il testo della dichiarazione, si ritiene che il requisito debba già essere disponibile al momento in cui si presenta la domanda di qualificazione;
  • visto il chiarimento, si ritiene che l’eventuale contratto esterno debba avere durata almeno fino al momento di scadenza della qualificazione, indipendentemente dalla necessità della consulenza specifica.

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