Home | Contatti | Deutsch | Rete Civica dell'Alto Adige

Normativa

Metano

Gas metano - rete distributiva di gas metano

  • Disposizioni generali sui distributori di carburante. Nuovo ordinamento del commercio Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7
  • Gas metano e GPL: Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, concernente il "nuovo ordinamento del commercio". Decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39
  • Ampliamento della rete distributiva di gas metano. La Provincia mira ad avere almeno due distributori a metano in ogni comprensorio. Direttive provinciali per l’adeguamento della rete distributiva dei carburanti. Delibera della Giunta provinciale 8 aprile 2002, n. 1162

All'indirizzo www.provincia.bz.it/economia/3503/gesetze_tankstellen_i.htm si può trovare tutta la legislazione in merito.

Agevolazione per i gestori di distributori di carburante

Sono previste delle agevolazioni per i gestori di distributori di carburante che investono in distributore a gas metano del 30 % sulla somma investita. (possono essere concessi solo a titolo "de minimis").
Interventi per il sostegno di investimenti aziendali (capo II - LP. n. 4 del 13.02.1997) e Delibera della Giunta Provinciale N°. 1095 del 2003. Per ulteriori informazioni consultare la pagina: www.provincia.bz.it/economia/foerderungen/agevolazioni_handel_i.htm

Esenzioni per veicoli a Metano/GPL*

La Provincia Autonoma di Bolzano con legge provinciale n. 12 del 28 luglio 2003, entrata in vigore il 6 agosto 2003, ha stabilito l’esenzione delle tasse automobilistiche per i veicoli dotati di impianto a gas per l’alimentazione alternativa a GPL o a metano.
L’esenzione riguarda le prime tre annualità del bollo auto e spetta a:

  • veicoli immatricolati dal 6 agosto 2003, dotati dall’immatricolazione di impianto a GPL o metano. L’esenzione decorre dalla data di immatricolazione;
  • veicoli adattati dal 6 agosto 2003. L’esenzione spetta dalla data di installazione e collaudo dell’impianto.

L’esenzione è riconosciuta esclusivamente ai veicoli di proprietà dei soggetti residenti nella provincia di Bolzano. In caso di vendita del veicolo ad altro soggetto residente nella provincia di Bolzano, il diritto all’esenzione triennale non decade, ma segue il veicolo. Invece, nel caso in cui il veicolo sia venduto ad un soggetto fuori provincia, l’esenzione cessa di avere validità.
Per godere dell’esenzione, la presenza e la regolarità dell’impianto devono risultare dalla carta di circolazione. Dal sito www.provincia.bz.it/tassa-auto si possono scaricare i moduli in formato WORD e PDF per l’esenzione.

*GPL: gas di petroli di prefatti: prodotto da prodotti petroliferi.
Gas metano: Il gas metano è un gas naturale: si tratta di una delle energie primarie presenti in natura.

© 2005 Informatica Alto Adige | Sponsor