Congedo parentale (astensione facoltativa)

Per ogni figlio entro il dodicesimo anno di vita il congedo parentale spetta:

  • a entrambi i genitori cumulativamente nella misura massima di 11 mesi,
  • alla madre o in alternativa al padre al massimo 8 mesi (i restanti 3 mesi spettano unicamente all’altro genitore),
  • al genitore singolo per 11 mesi (solo in caso di affidamento esclusivo del figlio, che deve essere documentato, oppure se l’altro genitore ha abbandonato il figlio o è deceduto).

Parto plurimo

Se entrambi i genitori sono dipendenti provinciali, possono fruire del congedo parentale spettante per ogni bambino oltre il primo solo alternativamente.

Frazionabilità

  • 6 periodi, se fruiti da un genitore solo,
  • 7 periodi, se fruiti da ambedue i genitori.

Più giorni continuativi senza interruzione, ma richiesti singolarmente si intendono come periodi separati. Ogni periodo comprende anche eventuali giorni festivi e non lavorativi. Tale modalità di applicazione del computo si applica d'ufficio, quando i diversi periodi di congedo non siano intervallati da una effettiva ripresa del servizio.

Preavviso

La domanda deve essere presentata per iscritto. Il termine di preavviso è di almeno 30 giorni prima dell’inizio del congedo, se viene richiesto un periodo superiore ad 1 mese, altrimenti almeno 15 giorni prima dell’inizio del congedo per periodi inferiori (eccezione solamente in caso di obiettiva impossibilità).

Interruzione per malattia

È possibile in caso di malattia debitamente documentata non inferiore a 8 giorni consecutivi. L’interruzione deve essere richiesta per iscritto e la fruizione della frazione del congedo non fruito avviene con apposita domanda.

Retribuzione

  • 30% della retribuzione fissa e continuativa per 8 mesi (limite massimo comune per ambedue i genitori – i periodi vengono sommati)
  • 20% della retribuzione fissa e continuativa per ulteriori 3 mesi fino al massimo di 11 mesi
  • 30% della retribuzione fissa e continuativa per 11 mesi in caso di genitore singolo
  • 30% della retribuzione fissa e continuativa in caso di parto plurimo per i periodi di congedo per i figli oltre il primo.

Generalità

Il congedo parentale conta per l’anzianità di servizio e per la progressione economica, non è utile per il congedo ordinario e la 13ma mensilità.

Normativa

  • d.lgs. 151 del 26.03.2001

Documentazione necessaria

Persone di riferimento

Amministrazione

Ruth Großgasteiger
Tel. +39 0471 411586 
E-mail: ruth.grossgasteiger@provincia.bz.it
Michela Tagliari
Tel. +39 0471 411592
E-mail: Michela.Tagliari@provincia.bz.it

    Personale delle scuole

    Monika Masera
    Tel. +39 0471 411628
    E-mail: monika.masera@provincia.bz.it
    Marco Battistella
    Tel. +39  0471 411622
    E-mail: marco.battistella@provincia.bz.it

      Personale scuole dell’infanzia e per l’integrazione

      Nadia Bertoldi
      Tel. +39 0471 411603
      E-mail: Nadia.Bertoldi@provincia.bz.it
      Ilse Frasnelli
      Tel. +39 0471 411606
      E-Mail: ilse.frasnelli@provinz.bz.it