Dimissioni e risoluzione del rapporto di lavoro del personale provinciale

In caso di dimissioni volontarie dal servizio di un dipendente provinciale/di una dipendente è di regola necessario avvisare la propria struttura lavorativa almeno 30 giorni prima della data di cessazione del servizio. Il preavviso decorre dal primo giorno dopo il ricevimento della lettera di dimissioni da parte dell'ente di appartenenza.

Per i dirigenti/le dirigenti è vincolante il preavviso di 4 mesi. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

Il diretto superiore/La diretta superiore firma la lettera di dimissioni per presa visone.

Il rapporto di lavoro può essere risolto di comune accordo senza l'osservanza del periodo di preavviso. Nella lettera di dimissioni deve essere specificato il motivo di giustificazione, citando il contratto collettivo. L’approvazione definitiva verrà data dalla direzione della Ripartizione personale.

Chi risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini dovrà pagare un'indennità per il periodo di mancato preavviso.

La lettera di dimissioni volontarie verrà vistata dal diretto superiore/dalla diretta superiore.

Il periodo di preavviso è considerato servizio a tutti gli effetti.

Nel periodo di preavviso si può usufruire delle ferie ordinarie.

Durante il periodo di prova le parti possono recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di indennità.

Dimissioni con diritto a pensione

Le dimissioni volontarie per pensionamento possono essere presentate al massimo 1 anno prima del pensionamento (scheda informativa). Si prega di attenersi ai seguenti periodi di preavviso:

  • 30 giorni (tutto il personale tranne il personale dirigente)
  • 4 mesi    (per il personale dirigente)
  • in caso di dimissioni per "Quota 100": preavviso di 6 mesi rispetto alla data di pensionamento ed in seguito al raggiungimento dei requisiti previsti

Per il calcolo e il pagamento della pensione è necessario presentare una domanda in via telematica all’INPS/NIFS. La domanda telematica all’INPS/NIFS può essere presentata tramite un patronato o con un codice personale (PIN) da richiedere all'INPS/NISF. (Link esterno)

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Dimissioni senza diritto a pensione

  • 30 giorni (tutto il personale tranne il personale dirigente)
  • 4 mesi (per il personale dirigente)

La procedura per il pagamento di un eventuale diritto di liquidazione verrà avviata d’ufficio dal personale addetto dell’Ufficio Pensioni.

Collocamento a riposo d'ufficio

  • Attualmente il collocamento a riposo d'ufficio avviene al compimento del 65° anno di età, sia per le donne che per gli uomini, previo il raggiungimento del diritto a pensione, salvo particolari categorie di personale, quali ad esempio il personale operativo del corpo dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale.
  • La pratica di pensione verrà avviata d'ufficio.

Persona di riferimento

DIMISSIONI SENZA PENSIONAMENTO
Christine Gasser Riegler
Tel. +39 0471 411702
E-mail: c.gasser@provincia.bz.it