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NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE EUROPEA N. 238/2021 IN MATERIA DI PROGETTAZIONE ED AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

E’ stata pubblicata lo scorso 17 gennaio (G.U. Serie generale n. 12) la legge europea 23 dicembre 2021, n. 238 (recante le disposizioni emanate dallo Stato italiano per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all’Unione europea), la quale contiene una disposizione, l’art. 10, con cui vengono apportate una serie di importanti modifiche in materia di contratti pubblici.

La legge entrerà in vigore il prossimo 1° febbraio 2022 ed ai sensi del comma 5 del citato art. 10 tutte le modifiche in tema di appalti si applicheranno alle sole procedure indette successivamente alla citata data.

La prima modifica, avente ad oggetto il comma 8 dell’art. 31 del D.Lgs. 50/16, ha esteso l’ambito delle attività che, in relazione alla loro natura specialistica, il progettista incaricato, pur rimanendone responsabile, potrà a sua volta affidare a terzi.

Al comma 8 dell’ art. 31 del D.Lgs. 50/16 è stato quindi aggiunto il seguente periodo: “Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività”.

La legge 238/2021 ha inoltre modificato l’art. 46 del D.Lgs. 50/16,  da un lato facendo un espresso richiamo, al comma 1, al “rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta” e, dall’altro, aggiungendo all’elenco di cui al medesimo comma la lettera d-bis, alla luce della quale potranno essere ammessi alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria tutti gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati”.

Inoltre, al comma 2 dello stesso art. 46, è stata aggiunta la previsione per cui, ai fini della partecipazione, le società costituite da meno di cinque anni possono documentare il possesso dei requisiti richiesti anche con riferimento ai soci, ai direttori tecnici o ai professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato dei soggetti di cui alla nuova lettera d-bis, specificando che, per tali soggetti, nelle more dell’adozione del Regolamento unico, i requisiti minimi saranno stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture.

Conseguentemente, il comma 2 dell’art. 10 della legge europea, ha disposto che per consentire la partecipazione dei soggetti di cui sopra, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore il Ministero delle infrastrutture dovrà individuare, con apposito decreto, i requisiti minimi che tali soggetti sono tenuti a dimostrare, in particolare con riferimento all’obbligo di nomina di un direttore tecnico, alla verifica del contenuto dell’oggetto sociale, agli obblighi di regolarità contributiva, di comunicazione e di iscrizione al casellario dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nonché all’obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali.

SV