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AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL´ARCHITETTURA ED INGEGNERIA - APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI ACCELERATORIE DI CUI ALLA LEGGE 120/2020 (Conversione in legge, con modificazioni, del DL 76/2020, cd. Decreto Semplificazioni).

A séguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcuni articoli della legge provinciale n. 3/2020 (c.d. lex covid), si applicano, nella materia dei contratti pubblici di interesse provinciale, ed in particolare anche per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, le disposizioni nazionali semplificatorie e acceleratorie, emanate con la legge n. 120/2020 (di conversione in legge con modificazioni del DL 76/2020 cd. “Decreto Semplificazioni”), per far fronte all’emergenza sanitaria ed economica.

In particolare, ai sensi dell´art. 1 comma 2 della legge 120/2020, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie europee, secondo le seguenti modalità:

 

  1. per servizi di importo inferiore a 139.000 euro: affidamento      diretto, anche senza consultazione di più operatori economici.

 

Resta fermo il rispetto dei princìpi di cui all’articolo 30 del D. Leg.vo 50/2016 e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

 

  1. per servizi di importo pari o superiore a 139.000 euro e      inferiori ad euro 215.000,00procedura negoziata, previa      consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti.

 

Ai fini di una maggiore chiarezza si veda la tabella allegata.

SV