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Pubblicazione del DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4

Il 27.01.2022 è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”. (GU Serie Generale n.21 del 27-01-2022) concernente la revisione/compensazione dei prezzi. Si allega il testo di legge.

 

“Art. 29 Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

1.  Fino al 31  dicembre  2023,  al  fine  di   incentivare   gli investimenti pubblici, nonché' al fine di far  fronte  alle  ricadute economiche  negative  a  seguito  delle  misure  di  contenimento   e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19, in relazione alle procedure di  affidamento  dei  contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con  cui  si  indice  la  procedura  di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, nonché', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi  o  di  avvisi,  qualora  l'invio  degli inviti a presentare le offerte sia  effettuato  successivamente  alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  si  applicano  le seguenti disposizioni:

    a) e' obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;

    b) per i contratti relativi ai lavori, in  deroga  all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo  n. 50 del 2016,  le  variazioni  di  prezzo  dei  singoli  materiali  da costruzione,  in  aumento  o  in  diminuzione,  sono  valutate  dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni  risultano  superiori al cinque  per  cento  rispetto  al  prezzo,  rilevato  nell'anno  di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto  di  quanto  previsto dal decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilità sostenibili di cui al comma  2,  secondo  periodo.  In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione,  per  la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in  misura  pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di  cui al comma 7.

  2. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, definisce  la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei  materiali di costruzione di cui alla lettera b)  del  comma  1,  anche  per  le finalità di cui all'articolo 133, comma 6, del  decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro il 31 marzo e il  30  settembre  di ciascun anno, il Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilità sostenibili procede alla determinazione con  proprio  decreto,  sulla base  delle  elaborazioni  effettuate  dall'Istituto   nazionale   di statistica, delle  variazioni  percentuali  dei  singoli  prezzi  dei materiali  da  costruzione  più  significativi  relative  a  ciascun semestre.

  3. La compensazione di cui al comma 1, lettera  b)  è  determinata applicando la percentuale di variazione  che  eccede  il  cinque  per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati  nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al  decreto  di cui al comma 2, secondo periodo,  e  nelle  quantità  accertate  dal direttore dei lavori.

  4. A  pena  di  decadenza,  l'appaltatore  presenta  alla  stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1,  lettera b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui  al  comma  2, secondo periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante  verifica  l'eventuale  effettiva  maggiore onerosità  subita  dall'esecutore,  e  da  quest'ultimo  provata  con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o  con  altri  idonei  mezzi  di  prova  relativi  alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato  dall'esecutore,  rispetto  a  quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta.  Il direttore dei lavori verifica altresì che  l'esecuzione  dei  lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini  indicati  nel  cronoprogramma.

Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata  nel  decreto di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  2,  la  compensazione   è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione  e  per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura  pari  all'80 per cento di detta eccedenza.  Ove  sia  provata  dall'esecutore  una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale  superiore a  quella  riportata  nel  predetto  decreto,  la  compensazione   e' riconosciuta nel limite massimo pari alla  variazione  riportata  nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola  parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80  per  cento  di detta eccedenza.

5.  Sono  esclusi  dalla  compensazione  i  lavori   contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

6. La compensazione non e' soggetta al  ribasso  d'asta  ed  e'  al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

7. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono altresi' essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo e limitatamente alle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche' dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione di cui alla lettera b) del comma 1, si provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Il decreto previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020 stabilisce, altresi', le modalita' di accesso al fondo per le finalita' di cui al presente comma.

9. Le risorse finanziarie resesi disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026 a seguito dell'adozione di provvedimenti di revoca dei finanziamenti statali relativi a interventi di spesa in conto capitale, con esclusione di quelle relative al PNRR di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, al programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito,

10. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 e' incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024, interamente destinati alle compensazioni di cui al comma 1, lettera b), per le opere pubbliche indicate al comma 8. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.

11. Nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento, nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, possono, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo.

12. Al fine di assicurare l'omogeneita' della formazione e dell'aggiornamento dei prezzari di cui all'articolo0 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato, entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica, nonche' previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate apposite linee guida per la determinazione di detti prezzari.

13. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga».”

SV