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SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DELLE LEX COVID
Si rappresenta che l’efficacia della lex covid (l.p. 3/2020, come modificata dalla l.p. 1/2021) è sospesa fino all’adozione di un provvedimento legislativo che ne rinnovi la validità, ed in particolare:
a) Le soglie speciali per gli affidamenti nel settore SAI (art. 14 lex covid) non trovano applicazione, ma si applica l´art. 17 l.p. 16/2015;
b) La procedura negoziata senza previa pubblicazione per ragioni di interesse pubblico determinate da emergenze sanitarie di cui all´art. 15 lex covid non trova applicazione;
c) La procedura negozia con invito ad almeno quindici operatori per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e inferiore alla soglia UE (art. 16 lex covid) non trova applicazione, ma si applicano le soglie di cui all´art. 26 l.p. 16/2015;
d) l’art. 19 lex covid con riferimento alla possibilità di erogare un’anticipazione nella misura del 40% non trova applicazione (valgono le regole ordinarie di cui al comma 3ter dell´art. 49 l.p. 16/2015).
Non appena sarà adottato ed entrerà in vigore il provvedimento legislativo che rinnoverà la validità delle disposizioni attualmente sospese, l’Agenzia provvederà a darne tempestiva comunicazione.
SV