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Nuovo codice degli appalti – disposizioni in materia di collegio consultivo tecnico
Si rappresenta che, a far data dal 1 Aprile 2023, è immediatamente applicabile, anche per i collegi già costituiti, la disposizione di cui all’art. 224, comma 1, del Nuovo Codice degli appalti.
La disposizione recita: “Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 si applicano anche ai collegi già costituiti ed operanti alla data di entrata in vigore del codice.”
Le principali novità sono le seguenti:
- obbligatorietà del collegio consultivo tecnico anche per servizi e forniture di importo pari o superiore ad un milione di euro (art. 215, comma 1);
- l’inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico può essere fonte di responsabilità erariale per il soggetto agente; l’osservanza, al contrario, costituisce causa di esonero (art. 215, comma 3)
- elencazione dei casi di acquisizione obbligatoria del parere del collegio consultivo tecnico (art. 216, comma 1);
- decisioni che spettano al collegio consultivo tecnico in caso di stallo nella prosecuzione del contratto (art. 216, commi 2 e 3).
Per completezza si consiglia la lettura degli artt. 215, 216, 217, 218 e 219 del nuovo codice.
Per maggiori informazioni si rinvia alla news dd. 30.03.2023
SV