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Livello di qualificazione necessario in presenza di un appalto suddiviso in lotti

Gli artt. 62 e 63 nonché l’Allegato II.4. del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) individuano le soglie al di sopra delle quali le procedure devono essere svolte da stazioni appaltanti qualificate. Per un approfondimento della disciplina della qualificazione e dei relativi livelli si rinvia alla Circolare ACP n. 9 del 21 settembre 2023.

 

Premesso che la direttiva europea ed il Codice promuovono il frazionamento in lotti per favorire la partecipazione delle PMI, di frequente le stazioni appaltanti suddividono un’opera in più lotti distinti, appaltati con bandi separati anche in momenti temporalmente distinti, sempre nel rispetto della regola stabilita dall’art. 14 del Codice.

 

In questi casi, ACP ritiene che il parametro da utilizzare, ai fini dell’individuazione del livello di qualificazione, vada riferito alla singola procedura di affidamento effettuata dalla stazione appaltante e non alla somma dei lotti. Non rileva dunque l’importo stimato complessivo dell’opera, come avviene invece per la corretta determinazione della procedura di gara da espletare per l’80% dei singoli lotti, ai sensi del comma 11 dell’art. 14 del Codice, rispettivamente per il 70% dei singoli lotti, ai sensi del comma 10 dell’art. 14 della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii.

 

In riscontro allo specifico quesito di ACP,l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha “conferma[to] che ai fini della individuazione del livello di qualificazione necessaria per l’espletamento di una determinata procedura a evidenza pubblica il parametro corretto da utilizzare è quello del valore del singolo lotto e non della gara complessivamente considerata. Ció anche in considerazione del sistema di rilascio del CIG che prevede l’attribuzione di un numero identificativo per ciascun lotto di gara” (nota del 20 ottobre 2023).

SV