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Nuova disciplina dell’accesso agli atti (artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023)
Dal 01.01.2024 sono in vigore gli art. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023 in tema di accesso agli atti.
La nuova disciplina trova applicazione per le procedure di affidamento pubblicate a partire da tale data e prevede che siano rese disponibili tramite piattaforma e-procurement le offerte dell’aggiudicatario e degli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria (salvo quanto previsto in tema di ostensione di parti dell’offerta per cui è stato richiesto l’oscuramento).
In attesa dell’aggiornamento delle funzionalità del portale www.bandi-altoadige.it / www.ausschreibungen-suedtirol.it, l’accesso agli atti della procedura di gara dovrà essere comunque garantito mediante trasmissione dei dati e delle informazioni inserite nel portale nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 35 e 36 del d.lgs. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità di trasmissione via posta certificata o altro strumento idoneo.
Come previsto dall’art. 36, comma 1 del d.lgs. 36/2023, con la comunicazione dell’aggiudicazione di cui all’art. 90 del d.lgs. 36/2023, sarà trasmessa l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, salvo quanto previsto dall’art. 36, comma 5 del d.lgs. 36/2023 sull’ostensione delle parti dell’offerta di cui è stato richiesto l’oscuramento.
Ai sensi dell’art. 36, comma 2 del d.lgs. 36/2023, agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria saranno trasmesse reciprocamente le offerte dagli stessi presentate, salvo quanto previsto dall’art. 36, comma 5 del d.lgs. 36/2023 sull’ostensione delle parti dell’offerta di cui è stato richiesto l’oscuramento.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 3, 4 e 5 del d.lgs. 36/2023, con la comunicazione dell’aggiudicazione di cui all’art. 90 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante darà atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte indicate dagli operatori ai sensi dell’articolo 35, comma 4, lettera a).
Le decisioni di cui sopra sono impugnabili ai sensi dell’articolo 116 del codice del processo amministrativo (allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla nuova disciplina in materia, nonché alla modulistica di gara di prossima pubblicazione.
SV