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LAVORI Legge n. 197 del 29.12.2022 (Legge di Bilancio) – Estensione del meccanismo di adeguamento dei prezzi di cui all’art. 26 del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti) a tutto il 2023 – indicazioni operative.
La legge di bilancio ha previsto l’obbligo per le Regioni di aggiornare il prezziario (2022bis) entro il 31 marzo 2023 e l´estensione del meccanismo di adeguamento prezzi, disciplinato dall´art. 26 del DL n. 50/2016, anche lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
In breve:
Prima Ipotesi - Offerte depositate entro il 31 dicembre 2021 (comma 6-bis)
- sino al 31 marzo 2023, lo stato di avanzamento afferenti alle lavorazioni sopra descritte è adottato, applicando il prezziario aggiornato (prezziario 2022 bis), salvo il successivo conguaglio in aumento o in diminuzione ovvero mediante applicazione del nuovo prezziario che le Regioni adotteranno entro il 31 marzo 2023;
- i maggiori importi, derivanti dall’applicazione dei prezziari di cui alla lettera a), saranno riconosciuti all’appaltatore, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, nella misura del 90%;
- il certificato di pagamento è adottato contestualmente, o comunque entro 5 giorni, dall’adozione dello stato di avanzamento.
Seconda Ipotesi – Offerte presentate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 (comma 6-ter):
- sino al 31 marzo 2023, lo stato di avanzamento afferenti alle lavorazioni sopra descritte è adottato, applicando il prezziario aggiornato (prezziario 2022 bis), salvo il successivo conguaglio in aumento o in diminuzione ovvero mediante applicazione del nuovo prezziario che le Regioni adotteranno entro il 31 marzo 2023;
- i maggiori importi, derivanti dall’applicazione dei prezziari di cui alla lettera a), saranno riconosciuti all’appaltatore, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, nella misura del 80%;
- il certificato di pagamento è adottato contestualmente, o comunque entro 5 giorni, dall’adozione dello stato di avanzamento
Per entrambe le ipotesi, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 non si applica la clausola di revisione prezzi inserita ai sensi dall´art. 29, comma 1, lett. a) del DL n. 4/2022 e la relativa disciplina, ne´ quella eventualmente prevista ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici o da altre
specifiche clausole contrattuali.
Rimane fermo l’obbligo per le stazioni appaltanti di continuare ad inserire, nella documentazione di gara, la clausola di revisione prezzi prevista dall´art. 29, comma 1, lett. a) del DL n. 4/2022 fino 31 dicembre 2023.
SV