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Adozione delle Linee guida vincolanti n. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10, ai sensi dell’art. 40 della L.P. n. 16/2015 e s.m.i., applicabili dal 1° luglio 2023
Si informa che in data 27 giugno 2023 la Giunta provinciale ha approvato le Linee guida vincolanti n. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 di cui all’art. 40 della L.P. n. 16/2015 e s.m.i.. L’adozione di nuove Linee guida si è resa necessaria a seguito dell’approvazione del nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36/2023) e del conseguente aggiornamento della L.P. n. 16/2015, avvenuto ad opera della L.P. n. 11/2023.
Le Linee guida presentano una numerazione progressiva per rendere la disciplina provinciale dei contratti pubblici maggiormente sistematica e per facilitare la consultazione da parte dei soggetti coinvolti.
Ad oggi sono stati approvati da parte della Giunta provinciale i seguenti documenti:
- Linea guida PAB n. 2 (Garanzia provvisoria e definitiva);
- Linea guida PAB n. 3 (Commissione di valutazione);
- Linea guida PAB n. 4 (Affidamenti diretti);
- Linea guida PAB n. 5 (Affidamento alle cooperative sociali di inserimento lavorativo e clausole sociali);
- Linea guida PAB n. 6 (Affidamenti di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria);
- Linea guida PAB n. 7 (Formule per il calcolo dell’anomalia delle offerte ed esclusione automatica);
- Linea guida PAB n. 10 (Criteri oggettivi per l’individuazione dell’esistenza di un interesse transfrontaliero certo).
Le ulteriori Linee guida vincolanti sono in corso di elaborazione e verranno adottate quanto prima.
Al fine di identificare in maniera univoca la Linee guida della Giunta provinciale, si suggerisce di indicare le stesse all’interno dei provvedimenti amministrativi come segue: “Linea guida PAB n. X e s.m.i.”. Infatti, le eventuali future modifiche saranno apportate secondo le regole di tecnica legislativa, emendando il testo iniziale e mantenendo quindi la numerazione.
Con riferimento al contenuto delle Linee guida, si richiama l’attenzione sulla nuova Linea guida n. 10, concernente i criteri per la determinazione della sussistenza di un interesse transfrontaliero certo. In particolare, il paragrafo n. 3 esclude l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo qualora l’importo del contratto da affidare sia inferiore all’importo di 140.000 euro per servizi e forniture oppure sia inferiore a 1.000.000 euro per lavori. Tuttavia, è stato previsto nel paragrafo n. 4 della Linea guida che tale esclusione non trovi applicazione per gli appalti il cui luogo principale di esecuzione sia collocato nei Comuni posti ad una distanza inferiore a 20 km dal confine con la Repubblica d’Austria.
Le Linee guida sono disponibili al seguente link: Disposizioni attuative della normativa provinciale e tabella riepilogativa linee guida ANAC | Appalti | Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige
Come previsto dalla Giunta provinciale, le Linee guida vengono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione e acquisiscono efficacia dal 1° luglio 2023
SV