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Le violazioni gravi non definitivamente accertate ex art. 80, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 10, co. 1, della l. n. 238/2021

L’art. 10, co. 1, della l. n. 238/2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022 e che entrerà in vigore a partire dal 1 febbraio 2022, ha specificato l’ambito di operatività della causa di esclusione delle violazioni gravi non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, prevedendo che le violazioni gravi non definitivamente accertate debbano essere correlate al valore dell’appalto ed essere comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Non risulta, tuttavia, chiarito se l’importo di 35.000 euro debba riferirsi alla violazione singolarmente intesa oppure alle violazioni complessivamente considerate. Da ultimo, si fa presente che entro 60 giorni dall’entrata in vigore della citata legge, seguirà un decreto del Ministro dell’economia contenente limiti e condizioni di operatività della causa di esclusione in esame.

SV