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Sentenza Consiglio di Stato del 7 marzo 2024, n. 2227, LAVORI / INCREMENTO DEL QUINTO / MANDATARI
Il Consiglio di Stato, con sentenza del 7 marzo 2024, n. 2227, ha ritenuto che l'ultimo periodo dell’art. 2 comma 2 l’allegato II.12 al codice Dlgs. 36/2023 ( “La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara;) debba essere disapplicato per contrasto con l'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014.
Il beneficio del c.d. “incremento del quinto” – ancorché formalmente escluso dalla norma vigente – può essere utilizzato anche dalla mandataria senza alcuna limitazione, alla luce della decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea del 28 aprile 2022 (C-642/2020), ove si afferma che “l’articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale (art. 83, comma 8, III periodo, del D.lgs. 50/2016 n.d.r.) secondo la quale l’impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria”.
In particolare alla possibilità per la mandataria di avvalersi dell’attestazione SOA dell’ausiliaria ritiene il Collegio di dover confermare l’orientamento già espresso dalla Sezione con il precedente di Cons. Stato, V, 26 maggio 2023, n. 5203 secondo cui “l’art. 61 del Regolamento riconosce la possibilità per il concorrente, singolo o raggruppato, di usufruire dell’incremento premiale sulla qualificazione SOA, risultando irrilevante il fatto che la classifica SOA su cui operare l’incremento sia posseduta dal concorrente stesso o ottenuta in avvalimento”.
I disciplinari messi a disposizione di ACP sono già in linea con questo orientamento e si invitano le stazioni appaltanti ad adeguarsi, in sede di verifica del possesso dei requisiti di ordine speciale nell’ambito dei lavori, tenendo conto di tale orientamento.
SV