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Definizione delle modalità di calcolo delle quote minime di esternalizzazione da parte dei titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici non affidate in conformità al diritto europeo
Si informa che con delibera ANAC n. 265 di data 20/28 giugno 2023 sono state adottate le disposizioni attuative dell`art. 186 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023), con riferimento al calcolo delle quote di esternalizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture da parte dei titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici non affidate in conformità al diritto europeo.
Il comma 2 dell´art. 186 del Codice prevede che “I titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici, ad esclusione di quelli disciplinati dal Libro III (appalti nei settori speciali, ndr), già in essere alla data di entrata in vigore del codice, di importo pari o superiore alle soglia di rilevanza europea (5.382.000 euro, ndr), e non affidate conformemente al diritto dell’Unione europea vigente al momento dell’affidamento o della proroga, affidano mediante procedura ad evidenza pubblica una quota tra il 50 per cento e il 60 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture stabilita convenzionalmente dal concedente e dal concessionario; l’ente concedente tiene conto delle dimensioni economiche e dei caratteri dell’impresa, dell’epoca di assegnazione della concessione, della sua durata residua, del suo oggetto, del suo valore economico e dell’entità degli investimenti effettuati. L’affidamento avviene mediante procedura ad evidenza pubblica, con la previsione di clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità”. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo dispone che: “In caso di comprovata indivisibilità delle prestazioni di servizi dedotte in concessione, in sostituzione dell’obbligo di esternalizzazione di cui al comma 2, il concessionario corrisponde all’ente concedente un importo compreso tra il minimo del 5 per cento ed il massimo del 10 per cento degli utili previsti dal piano economico-finanziario, tenendo conto dell’epoca di assegnazione della concessione, della sua durata, del suo oggetto, del suo valore economico e dell’entità degli investimenti.”
La delibera ANAC n. 265/2023, adottata in forza del comma 5 del citato art. 186, ha definito le modalità di determinazione delle quote di cui al comma 2, individuando il perimetro di applicazione (par. 1), la base di calcolo (par. 2) e i relativi criteri (par. 3).
Il concedente è tenuto ad adeguare le concessioni in essere entro 6 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (v. art. 186, comma 4, D.lgs n. 36/2023). Per tanto, entro il 1. ottobre 2023 le parti dovranno definire con apposito atto aggiuntivo la quota di esternalizzazione valevole nel contratto considerato (v. par. 6, delibera ANAC n. 265/2023).
In allegato la delibera ANAC n. 265 di data 20/28 giugno 2023.
SV