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Illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5 che ha introdotto il comma 14 all’art. 27 L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 (Disposizioni sugli appalti pubblici) in materia di Polizza Assicurativa (c.d. 

Si segnala che la Corte costituzionale, con sentenza N. 79 depositata il 27.04.2023, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5 che ha introdotto il comma 14 all’art. 27 L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 (Disposizioni sugli appalti pubblici) in materia di Polizza Assicurativa (c.d. «Contractors All Risks»).

Si ricorda che la dichiarazione di illegittimità costituzionale, contrariamente alla funzione svolta dall'abrogazione normativa avente efficacia ex nunc, colpisce la norma sin dall'origine, vale a dire ex tunc, non estendendosi di regola ai rapporti esauriti ovvero ai contratti per i quali sia stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione o per i quali siano comunque trascorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (ex art. 103, comma 5, D.lgs. n. 50/2016).

Pertanto, per tutte le procedure per l’affidamento di lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro, si invitano le stazioni appalti a rettificare la documentazione per le procedure di affidamento in corso e/o di chiedere la polizza CAR per i contratti in corso di esecuzione come previsto dall’ art. 107, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016.

Per agevolare la lettura delle modifiche così come elencate sopra, si mette a disposizione, a fini di mera consultazione, una versione contenente le modifiche apportate evidenziate in colore giallo.

La modulistica non evidenziata, da utilizzare per la predisposizione della documentazione di gara, è invece disponibile sotto la Sezione

"I nostri servizi" – "Documentazione contrattuale" -"Capitolati speciali d’appalto per opere pubbliche di lavori" al seguente link:

Documentazione contrattuale | Appalti | Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

SV