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PUBBLICAZIONE DECRETO 7 DICEMBRE 2021 SULLE LINEE GUIDA PER FAVORIRE LA PARI OPPORTUNITA' DI GENERE E GENERAZIONALI, NONCHE' L'INCLUSIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITA' NEI CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL PNRR E DEL PNC

Il 31.12.2021 è stato pubblicato il decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le Pari opportunità concernente l’oggetto.

L’art. 1 stabilisce che sono state adottate ai sensi dell’art. 47 comma 8 le linee guida di cui all’art 47 del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021.

In particolare, le linee guida in relazione alle procedure afferenti alla stipulazione di contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) stabiliscono che:

  • i commi 4 e 5 dell'articolo 47 recano disposizioni dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, la parità di genere e l'assunzione di giovani di età inferiore a trentasei anni e di donne. Tali misure richiedono specifiche declinazioni attuative nell'ambito dei bandi di gara, che tengano conto delle caratteristiche del progetto e delle peculiarità dei vari settori del mercato del lavoro.
  • il comma 7 dell'articolo 47 prevede due tipologie di deroga alle misure stabilite nel comma 4 dello  stesso articolo. La prima deroga consiste nella possibilità per le  stazioni appaltanti di escludere l'inserimento, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4. La seconda deroga corrisponde alla possibilità per le stazioni appaltanti di stabilire una quota inferiore al 30 per cento delle predette assunzioni, che può quindi essere ridotta a una percentuale più bassa.
  • il comma 6 dell'articolo 47, al  fine di garantire effettività alle previsioni di cui al medesimo articolo, individua, anche nelle ipotesi in cui non sia prevista l'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla gara, l’applicazione di penali.

 

L´ACP sta elaborando le necessarie modifiche alla modulistica di gara, che verrá pubblicata appena possibile.

SV