Cooperative sociali di tipo B
Cos’è una cooperativa sociale di tipo B?
Le cooperative sociali definite 'di tipo B' sono imprese sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (come definito dall' art. 3, comma 2, lettera b), Legge Regionale 22.10.1988 Nr. 24 (Link esterno), successive modifiche).
Chi sono le persone svantaggiate?
Si tratta di persone che hanno perso competenza e capacità di lavorare, ma che attraverso un adeguato sostegno ed accompagnamento, un percorso formativo e un progetto individualizzato di inserimento possono tornare ad essere lavoratori e cittadini a pieno titolo.
In base all'art. 4 Legge 381/1991 "Disciplina delle cooperative sociali" (Link esterno) nelle cooperative sociali di tipo B si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcoolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno.
Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.
Affidamento di incarichi alle cooperative sociali di tipo B
L'art. 5 della Legge 381/91 - (Link esterno) "Disciplina delle cooperative sociali", prevede che gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, la possibilità di stiupulare convenzioni con le cooperative sociali per la fornitura di beni e servizi, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro a persone svantaggiate.
La Provincia di Bolzano, le società da essa controllate e gli enti funzionali devono in base all’art. 36, comma 1 della Legge provinciale 21 dicembre 2011, n 15 (Link esterno) destinare una quota pari ad almeno il due percento del valore della forniture annuali di beni e di servizi alle cooperative sociali di tipo B per incarichi sotto soglia.
Le categorie merceologiche ed i servizi particolarmente adatti ad essere acquisiti dalle cooperative sociale di tipo B sono state approvate con Deliberazione della Giunta Provinciale Nr. 1541 del 22 ottobre 2012ink esterno).
Con Delibera 15 novembre 2016, n. 1227 sono state definite le linea guida per l’affidamento della fornitura di beni e servizi alle cooperative sociali di inserimento lavorativo e clausole sociali - Capo X della Legge Provinciale 17.12.2015 n. 16 e successive modifiche.
Le clausole sociali
La Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 (Link esterno)- "Disposizioni sugli appalti pubblici", recependo la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, introduce all'art. 22 le 'clausole sociali' al fine di favorire il perseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale, ambientale e di tutela del lavoro.
L'art. 59, comma 4, della sopra citata legge prevede appalti riservati per le cooperative sociali di tipo B.
Per individuare le cooperative sociali di tipo B, le stazioni appaltanti interessate possono avvalersi del servizio di ricerca presente su questo sito.