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Contenitori-distributori di carburante liquido ad uso privato - attività soggetta a controllo di prevenzione incendi (circolare ministeriale n.1/2018 DCPREV 0011468 dd. 29.08.2018)

Si ritiene necessario divulgare la presente informazione, anche se non si tratta di una novità, per chiarire i dubbi e le incertezze che di frequente si presentano sull’argomento.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151 ha pubblicato all’Allegato 1, l’elenco vigente delle attività soggette a controllo di prevenzione incendi, in sostituzione del precedente.

I contenitori-distributori di carburante liquido sono compresi all’interno del punto 13 e pertanto:

  1. tutti i contenitori-distributori di carburante costituiscono attività soggetta a controllo di prevenzione incendi e necessitano, in questa Provincia, di progetto e collaudo antincendio da presentarsi presso il comune di competenza;
  2. per i contenitori-distributori di gasolio (cat. C) deve essere rispettato il Decreto del Ministro dell’Interno 22 novembre 2017 che ha abrogato e sostituito le precedenti disposizioni tecniche.

Si ricorda infine che i depositi di liquidi infiammabili fino a 1 m³ di capacità non costituiscono attività soggetta a controllo. Per l’agricoltura tale soglia è elevata a 6 m³, anche in presenza di erogatore, in forza della legge 11 agosto 2014 n.116. Resta valido anche in questo caso il rispetto del decreto ministeriale 22 novembre 2017 sotto la diretta responsabilitá dell'esercente.

IB