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Nuova proroga del termine di adeguamento per le strutture ricettive

La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 articolo 1141 prevede una proroga dei termini di adeguamento antincendio per le strutture ricettive turistico -alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuato dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018 (GU n. 266 del 15 novembre 2018).

La norma provinciale antincendio applicabile è il Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11 “Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, concernente norme in materia di pubblici esercizi” che all’articolo 21.2 lettera b del Titolo II dell’Allegato A  prevede l’adeguamento delle strutture ricettive esistenti entro il termine previsto dalla normativa statale, a condizione che il “piano di adeguamento alle disposizioni antincendio per esercizi ricettivi” corrisponda ai requisiti di cui al decreto del Presidente della Provincia 11 aprile 2012, n. 11 e sia stato presentato entro il 31 dicembre 2012 alla già Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile, oggi Agenzia per la Protezione Civile. 

Il nuovo termine per il completamento dell’adeguamento antincendio alle disposizioni di prevenzione incendi è quindi automaticamente prorogato al 31 dicembre 2019 previa osservanza dell’articolo 21.2 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11. per quanto riguarda il deposito presso il comune dei modelli A, B e C (allegati a tale norma).

Il nuovo termine per il deposito di tali modelli sarà prorogato al  30 giugno 2019 con apposita modifica del sopraccitato decreto.

IB