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Decreto Minicodice

Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il terzo decreto “Decreto Minicodice” che assieme al “Decreto Controlli” (DM 1° settembre 2021) e “Decreto GSA” (DM 2 settembre 2021) completa la sostituzione del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998.

Si tratta del Decreto Ministeriale del 3 settembre 2021: “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”

Il “Decreto Minicodice”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29-10-2021 con entrata in vigore il 29 ottobre 2022 riguarda i nuovi criteri per la valutazione del rischio incendio negli ambienti di lavoro come definiti dall’art. 62 del TUS (Testo Unico sulla Sicurezza, D.lgs 9 aprile 2008, n. 81), ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili.

Il decreto è costituito da un articolato normativo e da un unico allegato che stabilisce i criteri di progettazione per i “luoghi di lavoro a basso rischio incendio”, come definiti nell’allegato stesso.

L’adeguamento alle disposizioni del “Decreto Minicodice” (art. 4) è rimandato alle occasioni in cui è prevista la rielaborazione della valutazione dei rischi, ovvero nei casi di

  • modifiche al processo produttivo
  • modifica dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori
  • evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione
  • infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità

La rielaborazione deve avvenire entro 30 giorni dalle rispettive causali.

Il “Decreto Minicodice” è stato impostato come uno strumento facilmente utilizzabile con lo stesso linguaggio e approccio del Codice di prevenzione incendi, ma con numerose semplificazioni.

Sono fornite inoltre ulteriori indicazioni nella circolare del Ministero dell’Interno dell’8 novembre 2021 DCPREV U.0016700.

Il decreto è scaricabile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/29/21A06349/sg

La circolare é allegata alla presente news.

IB