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Prevenzione incendi nei campeggi

Con l’emissione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 151/11 anche i campeggi (di capacità superiore a 400 persone) sono diventati attività soggette all'obbligo di controllo dei Vigili del Fuoco e quindi, in Alto Adige, soggetti alla Legge Provinciale 16 giugno 1992, n. 18.

Alla voce 66 compare infatti anche la seguente descrizione: "Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone".

E' stato successivamente emanato il Decreto 14 marzo 2014 che è destinato a normare tutta una serie di attività turistico ricettive che fino ad oggi, ai fini dell'adeguamento alla prevenzione incendi, dovevano rispettare le disposizioni generali del DM 10 marzo 1998 sia per le attività esistenti che per quelle di nuova costruzione.

I termini di adeguamento alle disposizioni per le nuove attività, e quindi anche per i campeggi, sono stati prorogati al 7 ottobre 2016. Per usufruire della proroga, gli interessati dovranno depositare il progetto di adeguamento presso il comune competente entro il 01.11.2015.

AV