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Testo coordinato del decreto leggo 18 ottobre 2023, n. 145
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - n. 244 del 18 ottobre 2023, il testo del decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145.
All’art. 13 ter, punto 7 di tale decreto sono riportate le diposizioni per le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche.
Tali disposizioni prevedono che le unità abitative abbiano i seguenti requisiti di sicurezza dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili.
Si rimanda di seguito al testo di tale punto.
7. Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell’allegato I al decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.
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IB