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Anno sabatico

L'art.16 del Testo Unico dei Contratti Collettivi Provinciali del 23.04.03 (ex articolo 13 del CCP del 13.11.2002) prevede la possibiltà per il personale docente ed equiparato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di richiedere nell'arco di un periodo quinquennale, la fruizione di un periodo di riposo della durata di un anno scolastico, valido a tutti gli effetti.
Durante il periodo quinquennale spetta un trattamento economico ridotto all'80%.
Per ogni anno scolastico può  fruire dell'anno sabatico un numero di docenti non superiore al 5% dell'organico provinciale del personale insegnante a livello di singola Intendenza scolastica.

Le domande devono essere inoltrate all'Ufficio Amministrazione personale insegnante, tramite la scuola di competenza, entro il 16 maggio di ogni anno.

Per ulteriori informazioni vedi:

Contatti

Ufficio assunzione e carriera del personale docente e dirigente - via del Ronco, 2