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Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici tutelati

Decreto 10 luglio 2020 recante "Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139."

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 183 del 22/07/2020 il decreto 10 luglio 2020.

Con questo decreto sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.

Tali norme si possono applicare agli edifici individuati con il numero 72 di cui allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto oppure a quelle di nuova realizzazione.

Le suddette norme si possono applicare in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 20 maggio 1992, n. 569 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418.

Il suddetto decreto introduce nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, denominato Codice, l’attività 72 (con l’indicazione degli edifici di cui in premessa) e la nuova regola tecnica verticale:

V.10musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi”.

Il decreto entra in vigore il 21 agosto 2020.

Di seguito il link:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/22/20A03826/SG

IB