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Regolamento di esecuzione in materia di locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento
Decreto del Presidente della Provincia del 21 gennaio 2021, n.1.
Con la finalità di escludere eventi che non si svolgono in locali o luoghi specifici di pubblico spettacolo e trattenimento e che quindi non sono soggetti al regime di tipo autorizzativo di cui alla Legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, è stato modificato il campo di applicazione del regolamento di esecuzione
Da questa modifica ne deriva una riduzione del numero di autorizzazioni da concedere e una semplificazione della documentazione da produrre, specialmente in caso di luoghi all'aperto quali piazze e aree urbane, feste campestri prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico e in caso di bar, disco bar, video bar, ristoranti e simili in cui l’evento è meramente complementare ed accessorio rispetto all’attività di ristorazione e di somministrazione alimenti.
Nell’elaborazione delle modifiche al sopraccitato regolamento è stato tenuto conto dei seguenti fattori:
- correzioni di natura strettamente tecnica e di raccordo con altre norme esistenti;
- introduzione di riferimenti relativi all’utilizzo in sicurezza di apparecchi cosiddetti “funghi radianti” e di piccoli focolari decorativi;
- riferimento a norme europee armonizzate;
- abrogazione delle “Norme di sicurezza per l'agibilità di piste e strade sedi di competizioni velocistiche per auto e motoveicoli“ (ALLEGATO A) in quanto superate dalle norme internazionali impartite dalla FIA (Federation internationale de l’automobile);
- determinazione del numero minimo di assistenti bagnanti, conformemente alle linee guida del CONI.
I dettagli completi del regolamento di attuazione si trovano nel supplemento n. 3 del Bollettino Ufficiale n. 4 della Regione Trentino-Alto Adige (vedasi allegato).
IB