Prevenzione dei danni da fauna selvatica - ATTENZIONE: nuovi regolamenti, sono in fase di preparazione nuovi criteri e moduli - si prega di avere pazienza.

Prevenzione dei danni da fauna selvatica - ATTENZIONE:  nuovi regolamenti, sono in fase di preparazione nuovi criteri e moduli - si prega di avere pazienza.

I termini “danno da selvaggina” esprimono un concetto coniato dalla mente umana. In natura l’influsso della fauna ha un suo scopo ecologico, tuttavia la loro influenza può causare nell’ecosistema e nei settori economici d’interesse umani alcuni danni, comunemente noti come i “danni selvaggina”.Per alcune perdite economiche o per l’esecuzione delle opere di prevenzione l'amministrazione pubblica accorda degli aiuti. Per le misure che hanno per oggetto opere di prevenzione è data priorità.

In quali casi può essere considerato

  • Per le misure di protezione delle colture agricole dai danni da selvaggina: recinzioni antiselvaggina di almeno 2 metri di altezza, griglie metalliche, tutori singoli tubolari riutilizzabili, reti, recinzioni elettriche, dissuasori acustici o meccanici

In quali casi non può essere considerato

  • Per recinzioni antiselvaggina in bosco, pascoli e prati permanenti
  • Per recinzioni di superfici inferiori ai 1.000 m²
  • Per reti antigrandine

Chi può richiederlo

  • Imprenditori agricoli, riserve di caccia, enti pubblici, associazioni agricole.

Quali altre condizioni sono richieste

  • L’aiuto non è cumulabile con altri incentivi pubblici
  • Costi riconosciuti di almeno 2.000,00 Euro per misure in frutteti e vigneti nonché recinzioni antiselvaggina, e di almeno 500,00 Euro per misure in altre colture
  • In caso di rinnovo delle strutture di protezione devono essere trascorsi almeno 15 anni dall’ultima richiesta di aiuto

Quanto ammonta l’aiuto

Sulla base degli accertamenti le quote ammesse sono:

  • 40 % per recinzioni in rete metallica e griglie antiselvaggina su impianti singoli
  • 45% per recinzioni in rete metallica e griglie antiselvaggina su impianti collettivi
  • 50% per protezioni di piante singole, reti e recinzioni elettriche
  • 60% per sistemi di dissuasione meccanici e acustici

Gli aiuti per recinzioni in rete metallica e griglie antiselvaggina possono venire aumentati del 10%, per terreni agricoli in aree di divieto di caccia, per particelle circondate da bosco, in condizioni di sfavorevole alternanza tra campi e boschi oppure in territori difficili.

Cosa bisogna fare

  • Le richieste vanno presentate dal 1° gennaio al 31 maggio, comunque prima dell’inizio dell’installazione delle misure di protezione
  • L’installazione delle misure protettive può cominciare nel momento dell’accettazione delle richieste
  • Dopo la fine dell’installazione delle strutture può essere inoltrata la richiesta di pagamento

Documenti necessari

  • Modulo di richiesta
  • Preventivo dei costi (escluse le recinzioni antiselvaggina e griglie metalliche)
  • Progetto

Ulteriori informazioni sugli aiuti

Gli aiuti sono erogati in seguito ad un esame oggettivo delle domande, in ordine alla graduatoria stilata in base ai criteri di assegnazione dei punteggi di priorità ed in base alle risorse finanziarie messe a disposizione.

Riferimenti legislativi

  • Legge Provinciale N°14 del 17 luglio 1987, Art. 38
  • Delibera della Giunta Provinciale N° 20 e 21 del 10.01.2017

In quali casi può essere considerato

Per misure di protezione dai danni di grandi predatori sugli animali allevati comprese le api: Acquisto e montaggio di sistemi di recinzione.

In quali casi non può essere considerato

  • Per interventi strutturali su edifici
  • Per i servizi
  • Per i costi di vigilanza (pastori, cani e altro)

Chi può richiederlo

Imprenditori agricoli, riserve di caccia, enti pubblici, associazioni agricole, apicoltori

Quali altre condizioni sono richieste

L’aiuto non è cumulabile con altri incentivi pubblici

Quanto ammonta l’aiuto

70 % della spesa ammessa

Cosa bisogna fare

  • Le richieste vanno presentate dal 1° gennaio al 31 maggio, comunque prima dell’inizio dell’installazione delle misure di protezione
  • L’installazione delle misure protettive può cominciare nel momento dell’accettazione delle richieste
  • Dopo la fine dell’installazione delle strutture può essere inoltrata la richiesta di pagamento

Documenti necessari

  • Modulo di richiesta
  • Preventivo dei costi

Ulteriori informazioni sugli aiuti

Gli aiuti sono erogati in seguito ad un esame oggettivo delle domande, in ordine alla graduatoria stilata in base ai criteri di assegnazione dei punteggi di priorità ed in base alle risorse finanziarie messe a disposizione.

Riferimenti legislativi

  • Legge Provinciale N°14 del 17 luglio 1987, Art. 38
  • Delibera della Giunta Provinciale N°21 del 10.01.2017