Fase di stima e dichiarazione di pubblica utilità

In questa fase si provvede alla stima dei beni da espropriare con, in caso di occupazione, lo stato di consistenza in contradditorio con i proprietari interessati.

Una volta formulata la valutazione estimatoria va emesso il decreto di cui all'articolo 5 della legge sugli espropri (c.d. decreto di stima).

Con tale provvedimento deve essere dichiarata la pubblica utilità e, ove occorre, l'urgenza e l'indifferibilità dell'opera, oltre a dare conto del valore/valutazione del sacrificio imposto ai soggetti colpiti, e, disposto il versamento dell'indennità sul conto di tesoreria dell'autorità espropriante. Inoltre devono essere decise le eventuali osservazioni presentate dagli interessati contro la procedura ablativa.

Il decreto di stima viene notificato ai proprietari nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, con l'avviso che costoro possono prendere visione della relazione di stima nella segreteria del Comune. È prassi lasciare depositata la stima per 30 giorni consecutivi a far data dal giorno della (ultima) notifica del decreto di stima.

Al decreto di stima è opportuno allegare un modulo per la dichiarazione attestante la proprietà, piena disponibilità e libertà dei beni interessati nonché contenente l'obbligo di non effettuare alcun atto di disposizione sui beni. Questa dichiarazione, che deve essere compilata dal proprietario, ha lo scopo di ottenere il pagamento dell'indennità.

Nel caso in cui, uno o più dei proprietari, impugni con ricorso alla Corte d'Appello territorialmente competente la stima, la procedura prosegue il suo iter ma il proprietario perde il 10% “premiale”.

L'indennità resta, in caso di opposizione, depositata sul conto di tesoreria dell'autorità espropriante fino alla definizione del giudizio.

Nel caso in cui, uno o più dei proprietari, impugni con ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, la legittimità di uno o più degli atti del procedimento, lo stesso si arresta solamente qualora il giudice amministrativo, richiestone, emetta ordinanza di sospensione.

Nel decreto di stima devono, a pena di nullità, essere indicati i termini entro i quali devono essere compiute le espropriazioni/costituite le servitù, rispettivamente iniziati ed ultimati i relativi lavori.

Tali termini possono essere prorogati per casi di forza maggiore o per altre ragioni indipendenti dalla volontà del richiedente ma sempre con determinata prefissione di tempo.

Trascorsi i termini sopraindicati, la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace e non può procedersi alle espropriazioni/costituzione di servitù se non in forza di una nuova dichiarazione ottenuta nelle forme prescritte.

La legge non contiene alcuna indicazione sulla durata dei termini, pertanto la loro durata deve essere determinata secondo criteri di congruità e ragionevolezza.