Centri di cultura giovanile

La Legge provinciale 1 giugno 1983, n.13, art. 7 definisce i centri giovanili come strutture "destinate ad offrire e a rendere possibile un programma differenziato per i giovani frequentatori". Detti centri devono soddisfare le esigenze di impiego del tempo libero, di formazione e comunicazione dei giovani e stimolare il loro spirito d'iniziativa. Essi devono essere accessibili a tutti i giovani e diretti di norma da esperti in campo pedagogico operanti a tempo pieno. Questa definizione, del 1983, è andata con gli anni ad aggiornarsi sulla base delle mutate esigenze dei giovani con particolare riferimento ai giovani residenti nelle aree urbane. In particolare, il Libro Bianco della Commissione Europea del 2001 "Un nuovo impulso per la gioventù europea" stabilisce che la gioventù non è più da considerare come un problema da gestire, ma come una forza da valorizzare perchè solo i giovani possono rinnovare la società, inventando nuove forme di relazione sociale. In altre parole, l'Europa affida alle nuove generazioni un ruolo fondamentale nello sviluppo della società e di conseguenza chiede alle amministrazioni degli stati membri di adoperarsi per dotarli delle competenze e degli strumenti necessari per renderli protagonisti dello sviluppo territoriale. I centri giovanili diventano quindi luoghi di cultura giovanile, luoghi di progettazione dove i giovani possono sperimentare e acquisire competenze. Qui la cultura assume il ruolo, a diversi livelli, di strumento di lettura della complessità sempre più articolata e veloce che contraddistingue la contemporaneità. Presupposto necessario per garantire ai giovani la piena partecipazione alla vita civile.