Ruralità

La domanda di riconoscimento dei requisiti rurali o cancellazione degli stessi, sia per le unità immobiliari ad uso abitativo che strumentali all'esercizio dell'attività agricola, deve essere presentata nei casi di seguito indicati:

  1. Ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 luglio 2012 (come previsto dall'art. 13 comma 14-bis del D.L. 201/2011):
    • per le unità immobiliari che, a seguito di dichiarazione di una nuova costruzione, ovvero di denuncia di variazione, necessitano di dimostrare di avere i requisiti di ruralità. In questo caso la domanda è sostituita dal documento Docfa;
    • ai fini dell'iscrizione o cancellazione di ogni annotazione riferita alla ruralità degli immobili.
  2. Ai sensi dell'art. 13 comma 14-ter del Decreto Legge n. 201/2011:
    • per i fabbricati rurali già censiti al Catasto Fondiario costruiti prima del 12/05/1998 che non hanno mai subito variazioni a seguito di concessioni, licenze, D.I.A. e/o che, per essi, vi siano stati atti di compravendita o successione, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Decreto del Ministro delle finanze n. 28/1998. Le domande presentate oltre il termine fissato del 30/11/2012 sono soggette all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Per la procedura “Docfa” di presentazione della domanda non è necessario presentare l'allegato n. 1