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L'ass. Bizzo ha presentato le principali novità del "collegato lavoro"

L’assessore provinciale al lavoro, Roberto Bizzo, ha presentato questa mattina, a Palazzo Widmann, la nuova legge sul lavoro entrata in vigore ieri, 24 novembre, che prevede importanti modifiche in numerosi ambiti del diritto del lavoro.

L'assessore Bizzo nel corso della conferenza stampa

La nuova legge sul lavoro, entrata in vigore il 24 novembre, è stata presentata, questa mattina a Palazzo Widmann, nel corso di una conferenza stampa dall’assessore provinciale Roberto Bizzo.

Il nuovo strumento legislativo introduce delle modifiche alle disposizioni vigenti in materia di lavoro nero, di sanzioni per violazioni dell’orario di lavoro, conciliazione e arbitrato, procedure ispettive, contributi sociali dei cosiddetti lavoratori parasubordinati,  nonché riguardo ai termini d’impugnazione del licenziamento.

L’assessore al lavoro, Roberto Bizzo, ha espresso il proprio parere negativo rispetto alla riduzione delle pene in materia di lavoro nero in quanto esso rappresenta un grave danno allo sviluppo e dalla crescita delle aziende che rispettano le regole del mercato del lavoro.

Il direttore della Ripartizione lavoro, Helmuth Sinn, ha sottolineato nel corso del suo intervento il fatto che la nuova legge introduce alcuni elementi di rigidità nel mercato del lavoro e riduce in alcuni casi le sanzioni. In particolare Sinn ha posto l’accento sull’abolizione dell’obbligatorietà del tentativo di conciliazione nelle controversie di lavoro che in futuro sarà solamente facoltativo.

In questo settore in Alto Adige erano state fatte delle esperienze positive tanto che nel 2009 oltre il 44% delle 2318 vertenze di lavoro nel settore privato sono state risolte con un procedimento di arbitrato. Con la nuova legge, secondo il direttore della Ripartizione lavoro, aumenterà il numero di vertenze che dovranno essere giudicate dal Tribunale del lavoro.

Le ulteriori innovazioni introdotte dalla nuova legge sono state quindi illustrate dal direttore della Ripartizione lavoro, Helmuth Sinn, il direttore del Servizio lavoro, Michael Mayr, ed il direttore dell’Ufficio tutela sociale del lavoro, Sieghart Flader.

Di seguito riportiamo le principali novità previste dalla legge 4 novembre 2010, n. 183 - Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. (10G0209) - (GU n. 262 del 9-11-2010 - Suppl. Ordinario n.243) entrata in vigore il  24 novembre 2010.

Lavoro nero ed evasione di contributi sociali
L’articolo 4 ridefinisce le misure contro il lavoro sommerso. La maxi-sanzione di 3.000 euro non si applica più alla totalità dei rapporti di lavoro soggetti all’obbligo di comunicazione preventiva, ma ai soli rapporti di lavoro subordinato (ad eccezione del lavoro domestico e dell’impiego pubblico).

Inoltre è stata ridotta la sanzione qualora il lavoratore in nero sia stato assunto regolarmente prima dell’ispezione, ma comunque in ritardo: l’importo in questo caso è compreso tra 1.000 e 8.000 euro maggiorato di 30 euro per ogni giornata di lavoro irregolare. Infine è stato abrogato l’importo minimo delle sanzioni civili di 3.000 euro, che ora è sostituito da un raddoppio delle sanzioni proporzionali all’evasione contributiva.
L’omesso versamento, da parte del committente, dei contributi in favore dei lavoratori parasubordinati costituisce ora reato – come nel caso dei lavoratori subordinati – salvo regolarizzazione entro 90 giorni dalla relativa intimazione a pagare.

Sanzioni in caso di violazione dell’orario di lavoro
L’articolo 7 modifica e riduce ulteriormente le sanzioni previste in caso di violazione dell’orario di lavoro. Per il superamento della durata massima dell’orario di lavoro settimanale, la violazione del giorno di riposo settimanale, la trasgressione della normativa sulle ferie e il mancato rispetto del riposo giornaliero trovava finora applicazione una sanzione da 130 a 780 euro ovvero da 25 a 100 euro per ogni lavoratore e ciascuna violazione.

La nuova disciplina ha introdotto un regime sanzionatorio diviso in tre fasce di gravità: fino a cinque lavoratori, più di cinque lavoratori e/o oltre tre periodi di riferimento (generalmente quattro mesi) o due anni e più di dieci lavoratori e/o oltre cinque periodi di riferimento. Mentre la sanzione minima è stata leggermente ridotta (in quasi tutti i casi 100 euro), la sanzione massima per il caso più grave è stata aumentata a 5.000 euro.

Conciliazione e arbitrato
L’art. 31 del nuovo testo di legge prevede la facoltatività del tentativo di conciliazione nelle controversie di lavoro. Viene abolita la procedura sin qui adottata per i tentativi di conciliazione nel settore pubblico: è infatti prevista la competenza della stessa commissione per tutti i tentativi di conciliazione, tanto nell’impiego pubblico quanto in quello privato.

La richiesta del tentativo di conciliazione deve essere trasmessa alla commissione di conciliazione presso l’Ufficio servizio lavoro. La richiesta deve contenere, tra l’altro, l’esposizione dei fatti e delle ragioni a fondamento della pretesa. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita alla controparte.

Se la controparte intende aderire alla procedura di conciliazione, deve depositare presso l’Ufficio servizio lavoro, entro 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria difensiva contenente anche le eventuali domande in via riconvenzionale.

In caso di mancato deposito nel termine prescritto, ciascuna delle parti è libera di adire l’autorità giudiziaria.  Se la controparte si costituisce entro i 20 giorni previsti, la commissione fissa la comparizione delle parti entro 10 giorni dal deposito della memoria difensiva. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato nei 30 giorni successivi.

Se il tentativo ha esito positivo viene sottoscritto un verbale di conciliazione e la controversia è risolta in maniera definitiva. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo tra le parti, la commissione deve formulare una proposta conciliativa.

Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione dei motivi del rifiuto.  Durante il tentativo di conciliazione, le parti possono affidare alla commissione il mandato a risolvere la controversia in via arbitrale. Il lodo arbitrale deve essere emanato entro il termine indicato dalle parti e comunque entro 60 giorni dal conferimento del mandato.

Oltre che in sede di arbitrato davanti alla commissione di conciliazione, le controversie di lavoro possono essere proposte innanzi ad un altro collegio di conciliazione e arbitrato istituito dalle parti. Tale strumento deve essere previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro.

Le clausole compromissorie vincolano le parti contrattuali a demandare eventuali controversie all’arbitrato irrituale invece che al giudice del lavoro. Possono essere pattuite soltanto dopo la conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero decorsi 30 giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro.

La validità della clausola è subordinata alla certificazione del contratto da parte dell’apposita commissione, che accerta l’effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie nascenti dal rapporto di lavoro. Le clausole compromissorie non possono riguardare controversie relative alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Impugnazione del licenziamento
Ai sensi dell’art. 32 il licenziamento va impugnato per iscritto entro 60 giorni. L’impugnazione deve essere seguita, entro il successivo termine di 270 giorni, dal ricorso al tribunale o dalla richiesta del tentativo di conciliazione presso l’Ufficio servizio lavoro.

Accesso ispettivo e verbale di ispezione sul lavoro
L’articolo 33 prevede che, in caso di ispezioni in materia di diritto del lavoro e della previdenza sociale, venga redatto e rilasciato al datore di lavoro un verbale di accesso ispettivo con la specifica delle attività compiute dal personale ispettivo. Al termine dell’ispezione deve essere redatto un ulteriore verbale unico di contestazione.

Se vengono contestate inosservanze sanabili, il personale ispettivo provvede a diffidare il trasgressore ed ora anche l’eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle stesse. Il procedimento sanzionatorio si estingue con l’ottemperanza alla diffida entro il termine previsto e il successivo pagamento, entro 15 giorni, della sanzione pari al minimo edittale o pari ad un quarto della sanzione stabilita dalla legge in misura fissa. Il potere di diffida è ora esteso anche ai funzionari di vigilanza degli istituti previdenziali ed agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

Modifiche alla “Riforma Biagi”

L’art 48 introduce alcune modifiche alla cosiddetta “Riforma Biagi” (decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). Sono previsti nuovi termini per il rilascio dell’autorizzazione per le agenzie del lavoro private.

È inoltre previsto che le università pubbliche e private conferiscano alla borsa continua nazionale del lavoro i curricula dei propri laureati, che devono essere pubblicati anche sui siti Internet dei singoli atenei per un anno dal conseguimento della laurea. Inoltre è stato estesa l’autorizzazione ad effettuare attività di intermediazione al lavoro facilitandola per i gestori di siti internet che non hanno scopo di lucro.

Infine una novità relativa alle collaborazioni occasionali coordinate e continuative entro il tetto dei 5.000 euro annui e dei 30 giorni complessivi nell’arco dell’anno solare (cosiddetti mini co.co.co): rientrano nel campo di applicazione dei mini co.co.co. anche le prestazioni svolte nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona per un periodo non superiore alle 240 ore (e non più 30 giorni), fermo restando il parametro economico dei 5.000 euro).

 

FG

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