Tutela delle api in agricoltura.

Divieto di applicare prodotti fitosanitari dannosi alle api durante il periodo di fioritura dei fruttiferi. Legge provinciale del 23 marzo 1981, n. 8.

L’Ufficio frutti – viticoltura informa che il divieto di applicare prodotti fitosanitari dannosi alle api ha inizio per tutte le zone frutticole situate fino a 500 m s.l.m. a partire da domenica, 23 marzo 2003 (ore 00.00) e per tutte le zone frutticole situate oltre 500 m s.l.m. a partire da domenica 30 marzo 2003 (ore 00.00). La Provincia Autonoma di Bolzano, Ripartizione Agricoltura ha stabilito con decreto n. 52 del 18.03.2003 che i principi attivi della tabella allegata, presenti in prodotti fitosanitari, sono dannosi alle api.

FG