Demanio stradale

In base all’articolo 822 del Codice civile determinati immobili appartenenti allo Stato e ad altri enti territoriali, in considerazione delle loro caratteristiche e della loro importanza per la collettività, hanno la qualificazione di beni demaniali ed una conseguente disciplina e tutela particolare. Tra tali beni rientrano le strade e le loro pertinenze, ovvero le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all’arredo funzionale di essa.
In seguito ai lavori di costruzione, ampliamento, rettifica e manutenzione delle strade statali e provinciali possono derivare dei relitti che non facendo più parte della strada possono essere sdemanializzati e trasferiti al patrimonio disponibile della Provincia per la cessione/vendita ad enti pubblici o a privati.