Norme speciali per altre imposte e tributi

Il proprietario di un edificio sotto tutela storico-artistica beneficia delle seguenti agevolazioni indirette:

  • riduzione del 50 % dell’Imposta Comunale sugli Immobili IMU. Questa riduzione, adottata da molti comuni, dipende dal Comune.
  • quanto agli atti di donazione, per gli immobili già sottoposti a vincolo al momento del trasferimento, si applica l’imposta di registro nella misura fissa di € 200, ex art. 59, comma 1, D. Lgs. n. 346/1990; l'agevolazione compete a condizione che sia presentata all'ufficio del registro l'attestazione prevista dall'art. 13 dello stesso D.Lgs. 346/1990 salvo quanto stabilito nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo. Il nuovo acquirente non deve venir meno agli obblighi stabiliti per la conservazione e protezione degli immobili stessi.
  • ai fini dell’ imposta sulle successioni, l’art. 13 del D. Lgs. n. 346/1990 riconosce un’esclusione dalla base imponibile per i beni già sottoposti a vincolo all’apertura della successione. L’atto di successione prevede l’esclusione dell’imposta di successione per i beni immobili già vincolati, sempre che l’erede non venga meno agli obblighi stabiliti per la conservazione e la protezione dell’immobile stesso.
  • esenzione dall’imposta prevista sul premio assicurativo di polizze a garanzia di edifici soggetti a tutela storico-artistica (Legge del 28.02.1983 n. 53).

Per tutte le agevolazioni citate è necessaria la conferma del vincolo di tutela. Tale conferma viene rilasciata dalla Ripartizione Beni culturali.

Considerate le frequenti modifiche alle disposizioni di legge in materia, si raccomanda tuttavia di consultare l’Agenzia delle Entrate o un commercialista.

Le domande per le agevolazioni fiscali di cui sopra devono essere indirizzate alla Ripartizione Beni culturali.

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