Regime speciale per l'imposta sul reddito

Deducibilità di donazioni

Erogazioni liberali a favore dello Stato, di enti pubblici e di associazioni legalmente riconosciute possono essere dedotte dal reddito, se le donazioni vengono impiegate per l’acquisto, il restauro o la manutenzione di opere d’arte o di beni architettonici. Ai sensi dell'art. 40 comma 9 del decreto legge n. 201/2011 ai fini della dichiarazione dei redditi occorre presentare la documentazione e le certificazioni delle erogazioni eseguite all’Ufficio Beni architettonici e artistici tramite:

con una copia non autenticata di un documento di riconoscimento, se la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non viene firmata davanti al funzionario competente.

L'Ufficio Beni architettonici ed artistici eseguirà controlli a campione sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

 

Deducibilità delle spese per lavori di manutenzione e restauro

Si tratta delle spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico, secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e del DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, nella misura effettivamente rimasta a loro carico.

La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dall’Ufficio Beni architettonici ed artistici solamente al termine di esecuzione dei lavori, oppure da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del DPR n. 445/2000) presentata all’Ufficio Beni architettonici ed artistici, relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione.

Documentazione da consegnare:

corredata da una copia di un documento di riconoscimento qualora la dichiarazione sostitutiva non sia firmata davanti al funzionario competente.

L'Ufficio Beni architettonici ed artistici eseguirà controlli a campione sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

 

Imposte sui redditi da fabbricati

Rendita catastale: per castelli, palazzi e residenze sotto vincolo di tutela esiste una categoria apposita.

Per il regime di imposizione diretta degli immobili di interesse storico e artistico ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 42/2004 si fa riferimento all’articolo 4 del D.L. n. 16 del 2/03/2012 (c.d. “Decreto semplificazioni”), convertito nella Legge n. 44 del 26/04/2012.

 

Lavori deducibili e non deducibili

In base ai criteri dell'Ufficio Beni architettonici ed artistici sono considerati deducibili costi per opere:

  • da restauratore: perizia del restauratore, pitture parietali, elementi in pietra, stucchi, tavolati e soffitti in legno, stufe di maiolica ecc.
  • da muratore: muri, opere di consolidamento, demolizioni, intonaci a calce, opere di drenaggio (nota bene: i lavori devono essere elencati in dettaglio. Fatture non analitiche per opere murarie vengono riconosciute solo parzialmente)
  • da carpentiere: capriate, soffitti e scale in legno
  • da conciatetti: tetti in coppi, tegole a coda di castoro, scandole, lastre di ardesia, paglia o altri materiali se prescritti
  • da lattoniere: lavori in lamiera, pluviali, grondaie
  • da falegname: porte esterne, finestre, imposte in legno, opere in legno
  • da imbianchino/tinteggiatore: verniciatura di porte, finestre, imposte, tinteggiatura di facciate a calce o colori minerali e a tempera negli interni
  • da pavimentista: lastre in pietra, pavimenti in marmo, cotto, terrazzo veneziano, legno e in massetto

oltre al costo per i ponteggi e alla nota pro forma/fattura dell’architetto e, solo per opere di consolidamento, dell'ingegnere.

Costi per opere non deducibili:

  • impianti sanitari;
  • installazioni tecniche (impianto idraulico, elettrico, di riscaldamento e/o climatizzazione ecc.);
  • porte interne;
  • pareti divisorie;
  • rivestimenti in legno, gesso ecc.;
  • piastrelle;
  • pavimenti in gomma o PVC;
  • tinteggiature con colori sintetici (tempera su muri esterni, acrilici);
  • finestre in falda;
  • nota proforma/fattura del geometra;
  • oggetti d’arredo.

 

Nota

Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non possa essere presentata entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, le spese possono essere dedotte l’anno seguente.