Disposizioni sull'accensione di fuochi nei boschi

Disposizioni sull'accensione di fuochi nei boschi
Incendio boschivo

Disciplina generale

L'articolo 24 della legge provinciale 21/1996 e successive modifiche ("Ordinamento forestale" disciplina l'accensione di fuochi nei boschi.

E' generalmente vietato accendere fuochi nei boschi e ad una distanza di sicurezza inferiore a 20 m dai medesimi.

Questo divieto non vige:

  • per persone che si trovino nei boschi per esercitare un'attività forestale;
  • per le aree attrezzate per l'accensione di fuochi, individuate dall'autorità forestale;
  • per feste tradizionali, qualora l'accensione di fuochi nei boschi sia stata autorizzata dal competente ispettorato forestale.

Qualora una persona accenda un fuoco in bosco, essa deve osservare tutte le precauzioni necessarie per evitare incendi boschivi, come:

  • mettere in sicurezza e delimitare il fuoco;
  • tenere il fuoco il più basso possibile e
  • assicurarsi, nel momento dell'abbandono, che lo stesso sia completamente spento.

Chi non ottemperi a questa disciplina generale, soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria di almeno € 100. Sarà irrogata una ulteriore sanzione amministrativa di € 200, qualora un fuoco illecitamente acceso, su intimazione del personale di sorveglianza, non venga immediatamente spento.

Elevato pericolo di incendi boschivi

In caso di elevato pericolo di incendi boschivi reso noto alla popolazione attraverso internet e i mass media, vige un divieto generale di accendere fuochi nei boschi e di gettare mozziconi di sigarette accesi.

Qualora tale divieto venga inosservato, le sanzioni amministrative pecuniarie saranno raddoppiate oppure saranno irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie per il maneggio particolarmente incauto di fuochi in bosco.

Maneggio di fuochi particolarmente incauto in bosco

Qualora, a causa dell'accensione illecita di fuoco in bosco, o ad una distanza di sicurezza inferiore a 20 m dal medesimo:

sorga un elevato pericolo di incendio boschivo;venga causato un incendio boschivo, oppure si renda necessario un notevole impegno di forze di intervento;

sarà irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 3.000.

Attenzione: un incendio boschivo può comportare per i responsabili, oltre alle conseguenze di ordine amministrativo, anche conseguenze di natura civile e penale.

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