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Dichiarazione di giacenza di vini e prodotti vinicoli

Tutti i produttori sono tenuti a presentarla entro il 10 agosto 2002.

Entro il 10 agosto 2002 tutti i produttori e rivenditori di vino sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di giacenza di vini e/o mosti, con riferimento alla mezzanotte del 31.07.2002.

I modelli per la dichiarazione e relative avvertenze ed istruzioni per la compilazione sono disponibili presso la Ripartizione provinciale Agricoltura, in via Brennero 6 a Bolzano, nonché presso i relativi Uffici distrettuali, oppure presso la Camera di Commercio di Bolzano.

Sono soggetti a dichiarazione tutti i prodotti detenuti nell’azienda, anche se sono già venduti. Vini o mosti che il 31.07.2002 siano in via di trasporto devono essere dichiarati dall’acquirente. Sono invece esonerati dalla dichiarazione i consumatori privati, i rivenditori al minuto che cedono al consumatore finale quantitativi di vini non superiori, per ciascuna vendita, a 60 litri, ed i rivenditori che utilizzano cantine attrezzate per lo stoccaggio di quantitativi di vino non superiore a 10 hl.

La dichiarazione deve essere consegnata in cinque copie al Comune sul cui territorio si trovano i locali di conservazione dei prodotti dichiarati.  La mancata presentazione della dichiarazione o l’infedele ed incompleta compilazione della stessa è punita (ai sensi dell’art. 1 del D.L.gs n. 260 del 10.08.2000) con un'ammenda da 309 a 3.098 euro.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio provinciale Frutti-viticoltura, in via Brennero 6 a Bolzano, tel. 0471/415080.

MC