Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano

La Camera di commercio rappresenta in ambito locale gli interessi delle seguenti categorie: commercio, industria, artigianato e agricoltura. In questo contesto si annoverano tra le sue funzioni la rappresentazione dell’economia, la consultazione di persone in posizioni di responsabilità, la ricerca, la conduzione del registro delle imprese e di numerosi albi professionali.

Inoltre la Camera di commercio è collegio di arbitrato nel proprio ambito di competenza e ha ulteriori compiti che le sono stati trasmessi dal legislatore. Per ulteriori informazioni visitate il sito internet della Camera di commercio. (Link esterno)

L’Ufficio Vigilanza e consulenza offre una consulenza legale tramite informazioni telefoniche e stesura di pareri.

Con legge regionale del 17 aprile 2003 n. 3 le competenze amministrative relative alla Camera di commercio sono state trasferite dalla Regione alla Provincia.

Dall’entrata in vigore della legge regionale del 24 ottobre 2007 n. 3 le delibere della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, contrariamente alle allora vigenti disposizioni degli articoli 25 e 27 del testo unico delle leggi regionali riguardanti l’ordine delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, non sono soggette al controllo della Giunta provinciale. Un'eccezione riguarda il piano triennale di investimento in immobili che evidenzi, per ciascun anno, le operazioni previste d'acquisto e vendita degli immobili. Detto piano deve essere approvato dalla Giunta provinciale. Inoltre la Giunta provinciale può richiedere alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano documenti e informazioni riguardanti il raggiungimento degli obiettivi concernenti la razionalizzazione della situazione finanziaria, l’arginamento della spesa pubblica e l’attuazione degli accordi programmatici.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano deve trasmettere alla Giunta provinciale il programma delle attività, il bilancio di previsione e le relative variazioni nonché il conto consuntivo. Dall’entrata in vigore della legge regionale summenzionata (15 novembre 2007) questi documenti non sono più soggetti al controllo di legittimità da parte della Provincia. La situazione del bilancio dell’ente viene però osservata.
L’articolo 29 della legge regionale del 9 agosto 1982 n. 7 prevede che la Giunta provinciale esercita il controllo sugli organi camerali, in particolare per i casi di mancato funzionamento o di mancata costituzione. Il secondo comma dell’articolo menzionato prevede i casi nei quali i consigli camerali sono sciolti con decreto del Presidente della Provincia e precisamente:

  • nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge
  • quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento
  • nel caso di mancata elezione del Presidente

Nell’ipotesi di mancata approvazione nei termini statutari del preventivo economico o del bilancio di esercizio senza che sia stato predisposto dalla Giunta camerale il relativo progetto, il Presidente della Provincia nomina un commissario con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al Consiglio. In tal caso, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini statutari il progetto di preventivo economico o di bilancio di esercizio predisposto dalla Giunta, il Presidente della Provincia assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri della Camera, un termine non superiore a venti giorni per la loro approvazione, decorso il quale dispone lo scioglimento del Consiglio.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano ha varie fonti di finanziamento.

L'articolo 3, paragrafi 2 e 3, della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5 (Link esterno) disciplina il finanziamento e il calcolo delle camere commerciali, industriali, artigianali e agricole di Trento e Bolzano. Questo finanziamento viene erogato dall’Ufficio Vigilanza e consulenza della Provincia di Bolzano.

Il finanziamento della Camera di commercio, industria, artigianato e commercio di Bolzano viene effettuato anche dalla Ripartizione Economia e fa riferimento all'articolo 24 bis della legge provinciale del 17 febbraio 2000 n. 7.

Sulla homepage della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano (Link esterno) si trovano le seguenti fonti.

Il finanziamento della Camera di commercio di Bolzano avviene attraverso i diritti annuali versati dalle imprese iscritte e i diritti di segreteria per i servizi resi. In conformità allo statuto di autonomia, sono applicati i diritti determinati a livello statale.

Inoltre, negli anni passati la Regione Trentino-Alto Adige ha concesso contributi per il finanziamento di progetti speciali.
I progetti eseguiti dall'Istituto per la promozione dello sviluppo economico sono finanziati prevalentemente da contributi delle imprese interessate e dell'Amministrazione provinciale.
I costi di gestione sono invece coperti dalla Camera di commercio.