ProNotel2 - comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro

Con il 1 dicembre 2008 è entrato in vigore in provincia di Bolzano il sistema delle comunicazioni obbligatorie unificate, introdotto dal decreto interministeriale del 30 ottobre 2007.

Con questo sistema, attraverso un'unica comunicazione all'Ufficio osservazione mercato del lavoro è possibile adempiere agli obblighi di trasmissione nei confronti degli altri enti come INPS, INAIL e Questura.

Le comunicazioni devono essere inoltrate esclusivamente in via telematica attraverso il sistema ProNotel2.

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Prima di accedere a ProNotel2 consigliamo di leggere le “Istruzioni per la compilazione dei moduli” e i "Consigli pratici per l'utilizzo di ProNotel2".

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Per ulteriori informazioni scrivere a notel@provincia.bz.it.
Consulta le FAQ riportate sinora.

Contatti

Servizio Mercato del lavoro
Ufficio Osservazione mercato del lavoro

Via Canonico Michael Gamper 1
39100 Bolzano
Stanza 131 (primo piano)
Tel. 0471 41 85 58
E-Mail: notel@provincia.bz.it

Il servizio di help-desk per ProNotel2 risponde al numero 0471 41 85 58 ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30.

Il servizio non è garantito per le chiamate effettuate oltre tali fasce orarie e verso altri numeri.

Per saperne di più

Tutti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, devono fare le comunicazioni (cd. soggetti obbligati).
Tutti i datori di lavoro possono adempiere all'obbligo di comunicazione anche tramite consulenti autorizzati (cd. soggetti abilitati).
Nel caso di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, il datore di lavoro si identifica con il committente, nel caso di contratto di agenzia e di rappresentanza con il preponente.
Nel caso di associazione in partecipazione esso si identifica con l'associante.
Nel caso di tirocini ed altre esperienze lavorative ad essi assimilate, per le quali non si configura un rapporto di lavoro, per datore di lavoro deve intendersi il soggetto ospitante.

Tutti i soggetti obbligati, ossia tutti i datori di lavoro che sottostanno all'obbligo di comunicazione secondo la normativa, la cui sede di lavoro è in Provincia di Bolzano, sono tenuti a comunicare, direttamente o tramite delega a soggetti abilitati (ad es. consulenti del lavoro), all'Ufficio osservazione mercato del lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano:

  • l'instaurazione, l'eventuale trasformazione, la proroga e la cessazione:
    • dei rapporti di lavoro subordinato,
    • del lavoro autonomo:
      • in forma coordinata e continuativa,
      • di socio lavoratore di cooperativa e
      • di associato in partecipazione con apporto lavorativo e
    • dei tirocini di formazione e orientamento, di inserimento e reinserimento lavorativo e i tirocini finalizzati all'inclusione sociale *
  • la modifica della ragione sociale del datore di lavoro
  • il trasferimento d’azienda o di ramo di essa (p. es. per cessione o fusione).

* Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione:

  • i tirocini estivi;
  • i tirocini curricolari;
  • i tirocini formativi e di orientamento a favore di studenti svolti su base volontaria durante il periodo scolastico/universitario, anche se al di fuori del periodo estivo;
  • i periodi di pratica professionale, regolarmente comunicati ai rispettivi Ordini;
  • i tirocini svolti all'interno della formazione per maestri di sci;
  • i tirocini transnazionali;
  • i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso.

Le comunicazioni devono essere inviate all'Ufficio osservazione mercato del lavoro presso il Servizio Mercato del lavoro tramite ProNotel2, ad eccezione delle comunicazioni di lavoro domestico che devono essere inviate all'INPS. (Link esterno)

Per i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e gli enti pubblici economici) il termine per inviare la comunicazione di assunzione scade alle ore 24 del giorno precedente l'inizio del rapporto di lavoro.

Si prevedono tre ipotesi derogatorie:

  • assunzione d'urgenza per esigenze produttive: in questo caso il datore di lavoro deve comunicare sinteticamente in via provvisoria, entro il giorno antecedente, l'avvenuta assunzione con i dati a sua disposizione tramite il modulo Unificato Urg (UniUrg). Entro i cinque giorni successivi egli dovrà comunicare i dati completi tramite il modulo Unificato Lav (UniLav);
  • assunzione per cause di “forza maggiore”: in questo caso il datore di lavoro può comunicare l'assunzione il primo giorno utile successivo, e, comunque, non oltre il 5° giorno, senza neppure l'obbligo di una preventiva comunicazione sintetica. Ciò in quanto l'evento è di tale natura imprevedibile da rendere non solo improcrastinabile l'assunzione, ma anche impossibile la sua previsione nel giorno precedente.
  • assunzione nel settore turistico: Nel settore turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l’identificazione del prestatore di lavoro. Questa comunicazione preventiva va effettuata solo in forma elettronica e provvisoriamente solo tramite il sito del Ministero del lavorohttps://www.co.lavoro.gov.it/co/urgturistico.aspx . La comunicazione preventiva tramite il sistema ProNotel2 sarà possibile appena verranno definiti gli standard tecnici nazionali. Il capitolo 3.3.3. delle Istruzioni per la compilazione dei moduli contiene maggiori informazioni.

Il termine per comunicare la proroga, la trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro nonché il distacco e il trasferimento del lavoratore, la modifica della ragione sociale del datore di lavoro e il trasferimento di lavoratori da un datore di lavoro ad un altro (trasferimento d'azienda o ramo di essa, ad es. per cessione o fusione) è stabilito entro cinque giorni dall'evento.

Per gli istituti scolastici privati il termine per inviare le comunicazioni di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione è stabilito entro dieci giorni dall'evento.

Per i contratti di somministrazione, nonché per le comunicazioni della Pubblica Amministrazione (istituti scolastici pubblici compresi) il termine per inviare le comunicazioni di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione scade il 20 del mese successivo.

In caso di omessa o ritardata comunicazione sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da 100,00 a 500,00 € per ogni lavoratore a cui l’inadempienza si riferisce.

Le comunicazioni inviate all'Ufficio osservazione mercato del lavoro sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Questura.

In caso di assunzione con contratto di apprendistato la comunicazione è valida anche per l'Ufficio apprendistato e maestro artigiano.

L'Ufficio Osservazione mercato del lavoro mette a disposizione l'applicativo web ProNotel2 per la trasmissione delle comunicazioni in via telematica.

I moduli per le comunicazioni obbligatorie sono denominati

  • Unificato Lav (UniLav)
  • Unificato Somm (UniSomm)
  • Unificato Urg (UniUrg)
  • Unificato VarDatori (VarDatori)

Ciascun modulo rappresenta il modello in base al quale i documenti devono essere redatti in forma standardizzata.
Tutte le informazioni pratiche e giuridiche relative alla compilazione dei singoli moduli si trovano nel documento "Istruzioni per la compilazione dei moduli".
La comunicazione può essere effettuata utilizzando l'applicativo web ProNotel2 attraverso due modalità:

  • compilando i moduli online oppure
  • inviando attraverso l'upload uno o più file xml zippati per ogni comunicazione da inviare nel rispetto degli standard provinciali (xsd).

Indipendentemente dalla modalità informatica scelta, ProNotel2 rilascia immediatamente una ricevuta dell'avvenuta trasmissione, indicante la data e l'ora di ricezione, nonchè il contenuto della comunicazione, nel rispetto della normativa vigente. Tale ricevuta fa fede, salvo prova di falso, per documentare l'adempimento di legge. Infatti, ogni singola comunicazione inviata viene contrassegnata con un codice univoco a livello nazionale che ne consente la puntuale identificazione.

L'obbligo di invio informatico non si applica ai datori di lavoro domestico, che devono inviare le comunicazioni direttamente e soltanto all'INPS. (Link esterno)

I datori di lavoro domestico devono inviare le comunicazioni direttamente e soltanto all'INPS, tramite:

  • Contact Center, al numero 803.164, fornendo telefonicamente i dati necessari oppure
  • l'apposita procedura internet di compilazione e invio on-line disponibile sul sito internet (link esterno) dell'INPS oppure
  • intermediari dell'Istituto (p.es. consulenti del lavoro);

A partire dal 7 gennaio 2015 è possibile procedere all'assunzione congiunta di lavoratori dipendenti presso più datori di lavoro agricoli (decreto ministeriale 27 marzo 2014): le relative comunicazioni vanno effettuate attraverso il portale ministeriale.

 

In caso di contratto di lavoro intermittente (job on call), oltre alla comunicazione di assunzione, il comma 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introdotto dalla legge di riforma del mercato del lavoro (legge 28 giugno 2012, n. 92) prevede che prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, il datore di lavoro é tenuto a comunicarne la durata. A partire dal 3 luglio 2013 la comunicazione delle singole chiamate deve essere inviata tramite e-mail utilizzando il modulo UNI-Intermittente all'indirizzo di posta certificata del Ministero intermittenti@pec.lavoro.gov.it oppure compilando il modulo online sul portale ministeriale di Cliclavoro. L'invio tramite SMS è previsto per le prestazioni da svolgersi entro le 12 ore successive. Ulteriori informazioni sono pubblicate sotto la rubrica Lavoro intermittente sulla pagina internet del Ministero del Lavoro.

In caso di licenziamento comminato ad un lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, ad integrazione della comunicazione di cessazione è dovuta la comunicazione di avvenuta offerta di conciliazione, da effettuarsi entro 65 giorni dalla data della cessazione del rapporto di lavoro. Questo nuovo istituto facoltativo per la soluzione stragiudiziale delle controversie sui licenziamenti illegittimi, consente al datore di lavoro di offrire una somma predeterminata in modo certo al lavoratore in cambio della rinuncia all'impugnazione del licenziamento.

La procedura interessa:

  • lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015;
  • lavoratori trasformati da un rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015;
  • lavoratori qualificati da un rapporto di apprendistato dal 7 marzo 2015;
  • lavoratori presenti in aziende che dal 7 marzo 2015 hanno superato la soglia dei 15 dipendenti.

La comunicazione va effettuata, previa registrazione, tramite l'applicazione UNILAV-Conciliazione disponibile sul portale ministeriale di Cliclavoro. (Link esterno)

L'omessa comunicazione integrativa prevede una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato.

Per l'utilizzo di ProNotel2 sono richiesti i seguenti requisiti minimi:

  • Risoluzione dello schermo 1024x768 o superiore
  • Cookies abilitati, javascript abilitato
  • Acrobat Reader (per visualizzare le ricevute delle comunicazioni)

Il servizio è stato testato con i seguenti sistemi operativi e browser:

  • Windows: Chrome, MS Edge, Firefox
  • Macintosh: Safari
  • Linux: Firefox

Attenzione: si sconsiglia l'utilizzo di versioni non aggiornate dei browser sopraindicati, perché alcune funzionalità dell'applicazione non vengono eseguite correttamente.

L'intero sistema delle comunicazioni obbligatorie unificate in via telematica si basa sulla definizione di standard tecnici funzionali alla corretta trasmissione delle comunicazioni. In aggiunta rispetto agli standard tecnici nazionali ProNotel2 richiede anche il dato relativo alla qualifica professionale SILP.
Il SILP (sistema informativo lavoro provinciale) è il sistema informativo elettronico integrato per la gestione di informazioni e dati relativi al mercato del lavoro in Provincia di Bolzano. Il SILP prevede una classificazione delle qualifiche professionali adeguata alle esigenze del mercato del lavoro locale. Con l'inserimento della qualifica professionale SILP il sistema propone in automatico una qualifica professionale ISTAT indicativa, che, in caso di imprecisione, può essere modificata. Agli altri enti destinatari (INAIL, INPS etc.) della comunicazione viene inoltrato solamente il dato relativo alla qualifica professionale ISTAT. La proposta automatica della qualifica professionale ISTAT fatta dal sistema rappresenta puramente un'indicazione d'aiuto nella compilazione e non ha nessun valore vincolante.
Per effettuare l'invio delle comunicazioni tramite upload è necessario inoltre configurare opportunamente il namespace secondo lo schema xsd.

Ogni soggetto può operare su ProNotel2 attraverso due tipologie di account: delegante e delegato.

Il delegante è il soggetto che ha richiesto l'account all'Ufficio osservazione mercato del lavoro. Egli è abilitato all'utilizzo di ProNotel2 e alla creazione e gestione dei propri delegati, per permettere l'utilizzo del servizio, in suo nome, da parte dei propri collaboratori.
Il delegante dovrà registrare ciascun delegato al sistema ProNotel2, fornendone i relativi dati anagrafici.
Nello specifico il delegante ha il potere di effettuare le seguenti operazioni:

  • visualizzare le informazioni riguardanti i deleganti ed i delegati
  • creare un nuovo delegato
  • chiudere un delegato
  • riaprire un delegato
  • aggiornare alcune informazioni di ciascun delegato (e-mail, fax, note)
  • chiudere un delegante (sé stesso o altro)
  • richiedere la password in caso di smarrimento
  • richiedere una nuova password per il delegato

I delegati che accedono al sistema hanno un potere d'azione ridotto e sono unicamente autorizzati a:

  • cambiare la propria password
  • richiedere la password in caso di smarrimento
  • richiedere il nome utente dimenticato al delegante o all'Ufficio osservazione mercato del lavoro

La gestione (apertura/chiusura) dei delegati è esclusivamente a carico del delegante e non dell'Ufficio osservazione mercato del lavoro.

L'accentramento nell'invio delle comunicazioni è un servizio che permette a datori di lavoro e ai soggetti abilitati che operano su due o più sedi di lavoro ubicate in territori regionali diversi di scegliere ed utilizzare esclusivamente un solo Sistema Informativo locale per l'invio delle comunicazioni obbligatorie.

I soggetti che intendono avvalersi dell'accentramento devono darne comunicazione al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, specificando il servizio informatico regionale prescelto, compilando online, dal sito del Ministero,  l'apposito modulo.

Nel caso di malfunzionamento di ProNotel2, oppure del servizio informatico dell'utente che effettua la comunicazione, e solamente in caso di comunicazione di assunzione, la comunicazione può essere inviata in forma sintetica utilizzando il modulo Unificato Urg all'indirizzo email notel@provincia.bz.it, fermo restando l'obbligo di effettuare la comunicazione telematica attraverso il modulo UniLav nel primo giorno utile.

Nei seguenti casi è possibile effettuare le comunicazioni su carta:

  • rettifiche e annullamenti di comunicazioni non effettuate con ProNotel2;
  • in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici, in caso di comunicazione relativa all'assunzione, utilizzando il modulo UniUrg;
  • in caso di urgenze connesse ad esigenze produttive, utilizzando il modulo UniUrg;
  • in caso di chiusura degli uffici del consulente o dell'associazione di categoria (l'assunzione su modulo UniUrg viene inviata dal datore di lavoro via email all'indirizzo notel@provincia.bz.it).

L'invio del modulo UniUrg da solo non soddisfa l'obbligo di comunicazione. Permane infatti l'obbligo di integrare la comunicazione con l'invio tramite ProNotel2 del modulo UniLav entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro.

Le comunicazioni su modulo cartaceo possono essere inoltrate all'Ufficio osservazione mercato del lavoro per email all'indirizzo notel@provincia.bz.it.

L'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 4-bis commi 1 e 2 della legge provinciale 17 aprile 1986, n. 14 viene a cadere nel caso in cui l'Amministrazione possa autonomamente acquisire i dati oggetto di comunicazione per via informatica. Attualmente l'ufficio competente sta verificando la fattibilità tecnica ed operativa per l'acquisizione dei dati presso terzi; pertanto per il momento la comunicazione non è necessaria

I principali riferimenti normativi in materia sia a livello provinciale che statale sono i seguenti:

Tra il 23 novembre e il 1 dicembre 2011 si è svolto il primo sondaggio tra gli utenti di ProNotel2 sulla valutazione dell'applicativo. Condotta tramite internet, l'indagine prevedeva la compilazione di un questionario raggiungibile direttamente dal sito del Servizio Mercato del lavoro e da ProNotel2. I 3.100 utenti sono stati avvisati dell'iniziativa tramite e-mail. Grazie alla partecipazione di numerosi utenti il sondaggio ha permesso di raccogliere molte impressioni e validi suggerimenti per il miglioramento di ProNotel2. I risultati sono stati pubblicati il 21 dicembre 2011 con tra l'altro le risposte dell'ufficio a tutti i suggerimenti raccolti.

Tra il 30 novembre e il 12 dicembre 2016 si è svolto il primo sondaggio sulla valutazione del servizio di help desk. Anche questa indagine è stata condotta tramite internet: grazie al contributo di molti, sono stati raccolti spunti e suggerimenti, che saranno utilizzati per poter sempre meglio rispondere alle necessità degli utenti. I risultati sono stati pubblicati il 21 dicembre 2016.