FAQ

Lista delle domande e risposte frequenti

[Successione nell'agevolazione]
Devo richiedere di persona la copia della dichiarazione di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico?

Se la presentazione della richiesta ed il ritiro del certificato avvengono di persona, serve solo il documento di riconoscimento, altrimenti se la presentazione della richiesta e/o il ritiro del certificato avvengono tramite persona delegata, servono i seguenti documenti: istanza, delega, fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, fotocopia del documento di riconoscimento della persona delegata.

Voltura dell'agevolazione edilizia agli eredi
  • Numero:  83066
  • Ultima modifica: 2.5.2018
[Successione nell'agevolazione]
Dove si deve registrare il contratto di locazione o di comodato?
I contratti si registrano presso l'Agenzia delle entrate: Ufficio di Bressanone, Via Stazione 27 -  Ufficio di Brunico, Via Bastioni 7 - Ufficio di Merano, Via Otto Huber 18 - Ufficio di Bolzano, piazza Giorgio Ambrosoli 4.
Voltura dell'agevolazione edilizia agli eredi
  • Numero:  83065
  • Ultima modifica: 2.5.2018
[Erogazione dell'agevolazione]
È vantaggioso farsi liquidare anticipatamente l'importo concesso?
Puó essere vantaggioso qualora con questo importo si volesse estinguere o diminuire un prefinanziamento bancario.
Erogazione del contributo
  • Numero:  83064
  • Ultima modifica: 4.8.2018
[Erogazione dell'agevolazione]
Se si richiede il pagamento anticipato, bisogna comunque successivamente presentare la documentazione richiesta nella lettera di ammissione?
Si, poiché solamente dopo la consegna di tutti i documenti richiesti, l'ufficio potrà restituire la garanzia bancaria.
Erogazione del contributo
  • Numero:  83063
  • Ultima modifica: 13.10.2018
[Recupero convenzionato]
Posso mettere a disposizione un alloggio oggetto di un'agevolazione edilizia nell'ambito del recupero convenzionato ad una famiglia avente i requisiti di legge anche a titolo gratuito oppure devo chiedere il canone provinciale?
Gli alloggi per i quali il richiedente ha percepito un contributo provinciale nell'ambito del recupero convenzionato devono essere dati in locazione a famiglie aventi i requisiti di legge, applicando il canone provinciale oppure possono essere dati in uso gratuito ad una famiglia con i requisiti. Questo comporta che il proprietario deve stipulare con la persona indicata un “contratto di comodato”. Detto contratto soggiace alle stesse regole del contratto di affitto e perciò deve essere registrato presso l'Agenzia delle entrate.
Recupero convenzionato di abitazioni
  • Numero:  82568
  • Ultima modifica: 15.7.2010
[Recupero convenzionato]
Quando posso chiedere la cancellazione del vincolo ventennale relativo all'agevolazione edilizia per il recupero convenzionato?
Gli alloggi convenzionati devono essere occupati entro un anno dal rilascio della licenza d'uso oppure dalla dichiarazione sull'ultimazione dei lavori, effettivamente per anni 20 da una famiglia avente i requisiti di legge. Per questo motivo la data dell’annotazione del predetto vincolo nel Libro Fondiario non indica l'inizio della durata del ventennio, poiché detto vincolo quasi sempre viene annotato nel Libro Fondiario all'inizio dei lavori.
Recupero convenzionato di abitazioni - Rinuncia
  • Numero:  82567
  • Ultima modifica: 15.7.2010
[Comitato per l'edilizia residenziale -Ricorsi]
Esiste un modulo per i ricorsi al Comitato per l'Edilizia Residenziale?
No, non esiste alcun modulo poiché le motivazioni per i ricorsi gerarchici sono troppo varie per crearne uno. Il ricorso gerarchico esige la forma scritta e la firma in originale del ricorrente o della persona con procura.
Ricorsi al Comitato per l’edilizia residenziale
  • Numero:  82566
  • Ultima modifica: 26.4.2018
[Comitato per l'edilizia residenziale -Ricorsi]
Devo farmi assistere da un legale per la presentazione del ricorso?

Non necessariamente. Il ricorrente può scriverlo di suo pugno e deve applicare una marca da bollo da 16,00 €.

Se il ricorrente dovesse essere assistito da un legale, l'istanza deve essere presentata esclusivamente per via telematica, firmata digitalmente ed inviata alla casella mail di posta istituzionale o alla PEC dell’ufficio competente, corredata con la fotocopia della carta d'identità del legale rappresentante.

Ricorsi al Comitato per l’edilizia residenziale
  • Numero:  82565
  • Ultima modifica: 26.4.2018
[Vendita dell'alloggio agevolato]
Posso vendere l'alloggio agevolato e acquistarne uno più piccolo?
Sia nel primo decennio (la motivazione deve essere prevista dalla legge) che nel secondo decennio di vincolo è possibile trasferire il vincolo provinciale e l'agevolazione su un alloggio più piccolo del precedente. Questo trasferimento però potrebbe comportare la riduzione del contributo (che andrà calcolata di volta in volta dai tecnici provinciali) e la restituzione alla Provincia di parte del contributo già erogato. Da sottolineare che il trasferimento è possibile soltanto se l'alloggio più piccolo non è sovraffollato per il nucleo familiare.
Vendita dell'alloggio agevolato
  • Numero:  82564
  • Ultima modifica: 26.4.2018
[Vendita dell'alloggio agevolato]
Cosa devo fare se acquisto all'asta un alloggio sottoposto a vincolo provinciale?
Ci sono diverse possibilità per gestire il vincolo stesso. Se l'aggiudicatario è in possesso dei requisiti generali per essere ammesso alle agevolazioni edilizie ed ha intenzione di occupare lui stesso l'alloggio acquistato all'asta, allora è previsto che egli, con apposita domanda, possa subentrare nel vincolo già annotato e prendersi carico dell'agevolaz. concessa al precedente proprietario esecutato senza bisogno di restituire nulla alla Provincia. Se l'aggiudicatario non è in possesso dei requisiti generali o non intende occupare l'alloggio, potrà scegliere entro il termine di un anno dalla data di deposito del decreto di trasferimento in cancelleria, di fare domanda di vendita dell'alloggio a persone in possesso dei requisiti generali o domanda di affitto dell'alloggio agevol. al canone provinciale, a persone in possesso dei requisiti. L'aggiudicatario può sempre rinunciare al contributo provinciale e restituire alla Provincia quanto dovuto liberando l'alloggio da ogni tipo di vincolo. È da sottolineare che qualsiasi scelta faccia l’aggiudicatario dell'alloggio la dovrà fare entro un anno dalla data del deposito del decreto di trasferimento dell'immobile presso la cancelleria del tribunale. Se però l'aggiudicatario intende chiedere un contributo ex novo, dovrà allora rinunciare al contributo erogato al precedente proprietario esecutato, restituendo alla Provincia quanto dovuto e presentare nuova domanda di contributo al massimo entro 6 mesi dalla data di deposito del decreto già citata. Tutto quanto esposto riguarda esclusivamente gli alloggi non realizzati su terreno agevolato. Qualora l'alloggio acquistato sia stato costruito su terreno agevolato, l'aggiudicatario dovrà essere in possesso anche dei requisiti per l'assegnazione del terreno agevolato.
Vendita dell'alloggio agevolato
  • Numero:  82563
  • Ultima modifica: 26.4.2018