FAQ

[Questioni generali e varie]
Affidamenti a cooperative sociali di tipo "B"


Vista la legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24 recante "Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale" ed il relativo regolamento di esecuzione D.P.G.R. 11 marzo 1992 n. 5/L e succ. mod.;

Visto l'art. 14, comma 1 L.R. n. 5/2008 in tema di "registro provinciale degli enti cooperativi";

Vista la delibera della Giunta Provinciale del 13.06.2017, n. 614 "Misure a favore delle cooperative sociali per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate: approvazione dello schema-tipo di convenzione tra amministrazioni aggiudicatrici e cooperative sociali";

Visto l'art. 36, LP 21.12.2011, n. 15 e la delibera della Giunta provinciale 22.10.2012 n. 1541 "Incarichi a cooperative sociali di tipo "B" per servizi e forniture" che individua le categorie merceologiche e di servizi particolarmente adatte ad essere aquisite dalle cooperative sociali di tipo B, nonché la delibera della Giunta Provinciale 17.09.2012 n. 1397  (Incarichi a cooperative sociali. Approvazione delle clausole sociali);

Visto l'art. 59 L.P. 16/2015 in materia di appalti riservati;

Vista la delibera della Giunta Provinciale del 15 novembre 2016, n. 1227 "Linea guida per l'affidamento della fornitura di beni e servizi alle cooperative sociali di inserimento lavorativo e clausole sociali - Capo X della L.P. 16/2015 e s.m.i."

Con riguardo agli affidamenti in favore delle  cooperative sociali di tipo B ai sensi dell'art. 59 L.P. 16/2015 nonchè ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 8 novembre 1991, n. 381, si segnala fra l’altro quanto segue:

L'art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 dispone che gli enti pubblici possano stipulare convenzioni con le cd. cooperative sociali di tipo B, finalizzate alla fornitura di determinati beni e servizi ­ diversi da quelli socio­sanitari ed educativi ­ in deroga alla normativa in materia di affidamento dei contratti pubblici, purché detti affidamenti siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e siano svolti in conformità dei principi di trasparenza, non discriminazione e di efficienza.

Le amministrazioni aggiudicatrici  possono riservare il diritto di partecipare alle procedure ex art. 59 L.P. 16/2015 nonché stipulare le convenzioni ex art. 5 della legge n. 381/1991. A partire dall'1 gennaio 2017, i soggetti di cui all'art. 2 comma 2 della L.P. 16/2015 individuano i servizi da affidare alle cooperative sociali sulla base del documento di programmazione economico-finanziaria, comunque denominato, laddove esistente, e, in ogni caso, sulla scorta del bilancio di previsione.

Le cooperative sociali di tipo B devono avere in organico almeno il 30% dei lavoratori (soci o non) costituito da persone con disabilità o svantaggiate ex art. 4 L. 381/1991. La Giunta provinciale può determinare ulteriori categorie di svantaggio come previste dalla vigente normativa europea e nazionale.

I consorzi cooperativi devono essere costituiti da almeno il 70% da cooperative sociali e le attività convenzionate devono essere svolte esclusivamente da cooperative sociali di inserimento lavorativo.

Sono invitati a presentare offerta per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 5 comma 1 L. 381/1991 solamente le cooperative sociali di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) della L.R. 24/1988 iscritte nella categoria "cooperative sociali", sottocategoria "b) cooperative per lo svolgimento di attivitá finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate" ovvero i relativi consorzi iscritti nella sottocategoria "c) consorzi cooperativi" del registro provinciale degli enti cooperativi di cui alla L.R 5/2008.

L’iscrizione al registro provinciale degli enti cooperativi di cui alla L.R. 5/2008  è condizione necessaria  per la stipula delle convenzioni. Per quanto riguarda invece l'affidamento di appalti di forniture e servizi, gli offerenti vengono selezionati prioritariamente tra le cooperative e i relativi consorzi  iscritti nel registro provinciale degli enti cooperativi, e in subordine tra le cooperative e i relativi consorzi iscritti nell'elenco provinciale degli operatori economici. L'iscrizione al registro provinciale sostituisce l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali di cui alla L. 381/1991.

L’oggetto delle convenzioni con le cooperative sociali di tipo B è definito dall’art. 5, comma 1, della legge n. 389/1991, secondo cui le stesse possono essere stipulate per la “fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio­sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive euroopee in materia di appalti pubblici purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1”.

"In applicazione dei generali principi di buona amministrazione, economicità, efficacia e trasparenza (oltre che, in alcuni casi, di specifiche disposizioni di legge regionale), l’ente seleziona almeno 5 OE da invitare se sussitenti, e promuove l’esperimento di una procedura competitiva di tipo negoziato tra tali soggetti. In tali casi, nella lettera di invito, l’ente specifica gli obiettivi di inserimento sociale e lavorativo che intende perseguire mediante la stipula della convenzione/affidamento dell'appalto ed i criteri in base ai quali verranno comparate le diverse soluzioni tecniche presentate da parte delle cooperative.

Per l'appalto di servizi e forniture di valore inferiore ai 40.000 euro, gli enti possono procedere mediante affidamento diretto."

 

Data: 3.11.2017
[Impostazione e pubblicità delle gare]
L'art. 3, L.P. 16/2015, prevede la suddivisione in lotti qualitativi, che possono essere attribuiti ad una categoria o lavorazione in base al sistema di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici.
Il criterio per la possibile suddivisione in lotti risulta dal sistema di qualificazione, nello specifico, dalle categorie SOA.
A titolo esemplificativo, la categoria SOA OS6 può comprendere diverse lavorazioni, come ristrutturazioni in legno, materie plastiche, metallo e vetro.
È, quindi, possibile suddividere a propria volta la categoria SOA OS6 in ulteriori "sotto-categorie" per le finiture in legno oppure, ad esempio, in metallo?

 

Si, una categoria SOA può essere ulteriormante suddivisa. Le lavorazioni omogenee appartenenti ad una singola categoria SOA possono infatti formare oggetto di un lotto qualitativo.

Data: 3.11.2017
[Questioni generali e varie]
Conservazione Digitale - introduzione dei nuovi campi “Nome del fascicolo” e “Protocollo interno della Stazione appaltante"

 

L’integrazione dei due nuovi campi “Nome del fascicolo” e “Protocollo interno della Stazione appaltante” in fase di creazione nuova procedura sul portale SICP, si è resa necessaria ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale art. 41.

Il “Nome del fascicolo” contiene la denominazione attribuita alla procedura dalla Stazione appaltante / Centro di costo, che identifica tutti gli atti e documenti afferenti all’intera procedura p.e. dalla determina a contrarre all’esecuzione contrattuale.
Il “Protocollo interno della Stazione appaltante” si riferisce alla numerazione di protocollo, registrazione o identificazione mediante classificazioni o sistemi propri, del documento /atto che identifica in modo univoco la procedura della Stazione appaltante/ Centro di costo

 

Data: 19.10.2017
[Piattaforma telematica]




Le Stazioni appaltanti in Alto Adige sono ancora tenute a far sostenere i costi per la piattaforma telematica di e-procurement agli affidatari?




 

Il comma 2-bis dell'articolo 41 del d.lgs. 50/2016, introdotto dal d.lgs. 56/2017, recita:

 

"È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonchè dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all'articolo 58."

 

 

Questa norma deve essere però letta necessariamente assieme all'articolo 130 del medesimo decreto legislativo 56/2017 (correttivo al codice degli appalti), che stabilisce l'invarianza finanziaria che deriva dall'attuazione del presente decreto ("Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."). L'effetto giuridico di questo combinato disposto è che l'applicazione del divieto sancito dall'art. 41 comma 2-bis attualmente è impossibile, in caso contrario si arrecherebbe automaticamente un danno all'erario.

 

L'attuale contratto di concessione per la gestione della piattaforma pone a carico dell'aggiudicatario il costo della piattaforma, ció in ragione della disciplina normativa al tempo della sottoscrizione del contratto di concessione che non prevedeva quanto da ultimo stabilito dal d.lgs. 56/2017.

 

La procedura di gara per l´affidamento della nuova concessione pubblicata nel 2016, attualmente in stato di valutazione non prevede più il  sistema "paga mercato" ed i costi per la gestione della piattaforma saranno a carico dell'Agenzia contratti pubblici.

 

Pertanto, in vigenza dell´attuale contratto si ritiene debba continuare ad applicarsi il relativo regime che, quindi, ciascuna stazione appaltante dell´Alto Adige è tenuta a rispettare continuando a far sostenere i costi della piattaforma agli aggiudicatari.

 

Data: 4.8.2017
[Questioni generali e varie]
 

Trova applicazione anche in Alto Adige la disposizione di cui all’art. 95, c. 10bis del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale la Stazione Appaltante può riservare all'elemento del prezzo la percentuale massima del  30% dell’intero punteggio?

 


In Alto Adige non trova applicazione la suddetta disposizione, salvo per i settori speciali, poiché la relativa direttiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.02.2014 non è indicata nell’art. 1 della l.p. n. 16/2015. Con riferimento ai settori speciali trova applicazione ai sensi dell’art. 133 del d.lgs. n. 50/2016 l’art. 95, e quindi anche la limitazione ivi prevista del 30%.

 

Per quanto riguarda invece i settori ordinari, al livello provinciale trova applicazione la disciplina prevista dall’art. 33 della l.p. n. 16/2015.

 

A riguardo il legislatore provinciale lascia alle Stazioni Appaltanti una discrezionalità relativamente ampia per la scelta dei tre metodi di aggiudicazione (1. secondo solo prezzo, a patto che venga rispettato l'obbligo di motivazione, 2. secondo prezzo e qualità e 3. secondo solo qualità) e non prevede alcuna limitazione riguardo alla ponderazione tra qualità e prezzo.

   


Data: 26.5.2017
[Impostazione e pubblicità delle gare]

E' possibile per una stazione appaltante avviare una procedura di gara senza avere le necessarie autorizzazioni, ovvero la disponibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, per poi eventualmente ottenerle prima della consegna del cantiere?

Nel sistema previgente l'art. 106 del DPR 207/2010 (abrogato dal D.lgs. 50/2016) prevedeva espressamente che, prima di avviare una procedura di gara, fosse necessario per il RUP acquisire l'attestazione del direttore dei lavori circa l'accessibilita' delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali.


L'art. 10, comma 3, lett. e) del D.lgs. n. 163/2006 (anch'esso abrogato dal D.lgs. 50/2016) prevedeva invece che fosse il RUP ad accertare la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari.


Tale previsione normativa è confluita nell'art. 31, comma 4, lett. e) del Dlgls. 50/2016, riguardante i compiti specifici del RUP, ed è rimasta invariata.


L'art. 106 del Regolamento è invece confluito nelle Linee guida ANAC sul direttore dei lavori.


Le linee guida al momento non sono ancora entrate in vigore, ma si ritiene comunque opportuno per la stazione appaltante procedere con l'accertamento della disponibilità da parte del RUP e con l'acquisizione delle attestazioni circa l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati ai lavori prima dell'avvio della procedura di gara per due ordini di motivi: in primo luogo in quanto si tratta di un atto logicamente presupposto rispetto all'avvio di una procedura di gara per la realizzazione dell'opera e, in secondo luogo, in ragione dell'opportunità di evitare problematiche connesse al risarcimento del danno nei confronti dell'appaltatore per ritardata consegna del cantiere a causa dell'indisponibilità delle aree non accertata in tempo utile.

Data: 12.4.2017
[Esecuzione contratti]

Pur applicandosi la normativa relativa al pagamento diretto dei subappaltatori, nel corso dell’esecuzione dei lavori, i subappaltatori richiedono di poter essere pagati dall'appaltatore e non direttamente dalla pubblica amministrazione.

Ciò premesso, e posto che il pagamento diretto dei subappaltatori integra una delegazione di pagamento ex lege (cfr. AVCP Parere sulla Normativa del 17/05/2012 - rif. AG 4/12), si chiede di voler vagliare la possibilità per l’appaltatore di procedere al pagamento delle spettanze dei propri subappaltatori, nonostante la previsione di pagamento diretto a favore dei subappaltatori da parte dell’amministrazione.

 

In regime normativo di pagamento diretto ai subappaltatori da parte dell'Amministrazione, si ritiene possibile che il pagamento degli stessi avvenga da parte dell'appaltatore.

Al fine di evitare un doppio pagamento al subappaltatore, è necessario che l'Amministrazione sia portata a conoscenza di tale circostanza.

Il subappaltatore è, pertanto, tenuto ad inoltrare all'Amministrazione - e, per concoscenza, all'appaltatore - idonea comunicazione corredata dalla quietanza di avvenuto pagamento a carico dell'appaltatore. Nella medesima comunicazione il subappaltatore dichiara la lavorazione/prestazione eseguita e l'importo dell'avvenuto pagamento per lo stato di avanzamento lavori (SAL) di riferimento, esplicitando altresì che l'Amministrazione è liberata da qualunque obbligo di corresponsione del corrispettivo imputabile al medesimo SAL.  

In fase di contabilizzazione del SAL di riferimento l’Amministrazione procederà al pagamento del corrispettivo di spettanza dell'appaltatore, comprensivo di quanto già pagato dall'appaltatore al subappaltatore e dell'importo dovuto direttamente all'appaltatore. In questa fase di SAL il subappaltatore non potrà pretendere alcun pagamento da parte dell'Amministrazione essendo il suo credito già stato soddisfatto da parte dell'appaltatore.

Tale modalità operativa si reputa esperibile sia nella vigenza dell'attuale art. 49, comma 3, L.P. n. 16/2015, sia sotto l'abrogato D.Lgs. n. 163/2006.

Data: 30.3.2017
[Questioni generali e varie]

L'abrogazione degli articoli 43 e 44 della legge provinciale n. 16/2015 ha inciso sulla possibilità di utilizzare l'affidamento diretto sotto i 40.000,00 euro?

Si fa presente che l'abrogazione degli articoli 43 e 44 della legge provinciale n. 16/2015 non e' andata a toccare la possibilità di utilizzare l'affidamento diretto sotto i 40.000,00 euro bensi' ha eliminato gli affidamenti in economia.

I due concetti erano separati anche in precedenza: tutti gli affidamenti sotto i 40.000 euro potevano essere conferiti tramite affidamento diretto a prescindere che questi rientrassero o meno nei cd. "affidamenti in economia".

Gli affidamenti, invece, rientranti nella categoria "in economia" (artt. 41 e ss. LP 16/15, ovvero contenuti in appositi regolamenti), a prescindere dalla procedura e fino alla soglia europea, permettevano alla stazione appaltante di non controllare il possesso dei requisiti subito ma solo successivamente su un campione rappresentativo minimo del 6% annuo (art. 32 LP 16/15).

 

La recente modifica apportata alla legge provinciale se da una parte ha eliminato le economie allineando il nostro sistema a quello del codice, dall'altra ha ampliato la possibilità di effettuare i controlli su un campione rappresentativo minimo del 6% annuo per tutti gli appalti sotto i 150.000 euro.

 

Il nuovo art. 32 LP 15/16 infatti recita come segue:

"Per le procedure di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture fino a 150.000 euro e per l’abilitazione in albi o elenchi fornitori, nonché per l’autorizzazione al subappalto, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi degli affidatari e dei subappaltatori vengono effettuati, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti affidatari delle suddette procedure di affidamento con i quali si è stipulato il contratto e dei soggetti abilitati in albi o iscritti in elenchi fornitori, nonché dei subappaltatori. Il mancato possesso dei requisiti comporta la risoluzione del contratto. Il contratto deve contenere una clausola risolutiva espressa (..)"

Data: 8.2.2017
[Questioni generali e varie]

MODIFICA DI PREZZI DEL PREZZIARIO PROVINCIALE

DOMANDA:

Il prezziario in vigore prevede alla POS. 50 (premesse generali):

“Una modifica dei prezzi e delle descrizioni di singole posizioni, se motivata dal progettista, può essere operata di caso in caso.

Per quanto riguarda i prezzi, la variazione può essere giustificata in presenza di particolari situazioni legate al cantiere (ad es. quantità, logistica ideale, particolari difficoltà di esecuzione, prevedibile difficoltà nell’installazione del cantiere o nell’utilizzo di macchine, difficile raggiungibilità della località di lavoro, ecc.)."

  1. Possono quindi, con motivazione/giustificazione del progettista, essere modificati singoli prezzi in un progetto?

  2. La motivazione/giustificazione deve essere ben argomentata (p. es. per la “quantità”: cantieri simili, confronto offerte ditte, ecc.), ma non serve una analisi prezzi vera e propria come nel caso di una voce nuova non esistente nel prezziario?

  3. La posizione con la sola modifica motivata/giustificata del prezzo va comunque asteriscata?

RISPOSTA:

Con motivazione/giustificazione del progettista possono essere modificati singoli prezzi in un progetto a condizione che la motivazione/giustificazione faccia riferimento ad una situazione particolare e sia ben argomentata.

In questo contesto un'analisi dei prezzi si rende necessaria proprio per poter argomentare e giustificare in modo esaustivo il discostamento dal prezzario.

Inoltre, l'analisi dei prezzi deve essere messa a disposizione degli operatori economici per garantire la massima trasparenza.

Riguardo all'ultima domanda si ritiene necessario riportare la posizione asteriscata per rendere evidente anche agli operatori economici partecipanti alla gara la modifica introdotta.

 

Data: 28.4.2016
[Tracciabilità pagamenti]

 

Flusso acquisizione CIG aggiuntivo per varianti eccedenti il quinto d’obbligo

 

In base alle disposizioni impartite dal comunicato del Presidente ANAC dd. 28/10/2015 a partire dal 15 gennaio 2016 per le varianti eccedenti il quinto d’obbligo va prelevato un nuovo CIG.

Sul sistema SIMOG, al momento di acquisizione del nuovo CIG va:


  1. Inserito, oltre all’oggetto della gara, anche il numero del CIG originario (ad esempio lavori di rustico-CIG xxxxxxxxxx);

  2. Selezionata come “modalità di realizzazione” la stessa del CIG originario;

  3. Selezionata, in fase di creazione del lotto, alla voce “scelta contrente” mediante menu a tendina “affidamento diretto per variante eccedente il quinto d’obbligo”;

  4. Perfezionato il nuovo CIG.


Il flusso comunicativo restante, relativo alla fase esecutiva dell’opera (contabilità di cantiere), verrà espletato con riferimento al CIG originale, come segue:

  • la trasmissione della scheda variante (entro 30 gg.);

  • la trasmissione dei successivi avanzamenti dei lavori e delle ulteriori schede previste;

  • la tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3 della legge n.136/2010;

  • la trasmissione dati ex art.1, comma 32, della legge n.190/2012. 


Tale flusso vale anche per gli Smart-CIG.


Data: 9.3.2016