FAQ
- [Schede Osservatorio]
Scheda modifica contrattuale, compilazione importi: al campo “Importo contrattuale rideterminato” va indicata la somma dell’importo precedente e dell’importo aggiuntivo al netto di IVA? - Si, va inserito l’importo rideterminato a seguito della variante, al netto dell’IVA.
- Data: 15.4.2021
- [Schede Osservatorio]
Se esiste un disallineamento tra gli aggiudicatari al momento della stipula della convenzione/accordo quadro rispetto a quelli risultanti al momento dell’adesione, durante l’inserimento dell’adesione nel portale quali aggiudicatari devo inserire In ogni adesione ad accordo quadro e/o convenzione vanno inseriti tassativamente gli aggiudicatari cosi come riportati nell’accordo quadro/convenzione, qualsiasi discordanza di inserimento causa inevitabilmente il blocco dell’invio delle schede osservatorio.
Dovrebbe essere onere della SA che ha trasmesso i dati dell'accordo quadro modificare l'operatore economico che ha variato denominazione e/o C.F. / P.IVA con i dati attuali in modo che i dati corrispondano a quelli correnti.
- Data: 15.4.2021
- [Schede Osservatorio]
Quali sono i termini per la trasmissione delle schede osservatorio durante il periodo di emerzenza sanitaria dovuta al COVID 19? - Data la delibera n268 di ANAC del 19/03/2020 tutti i termini, fino a nuove comunicazioni, sono prorogati di 60 giorni rispetto alla legge vigente. Quindi ad esempio i nuovi termini per la scheda di aggiudicazione passano da 30gg a 90gg
- Data: 15.4.2021
- [Schede Osservatorio]
Per le gare di settori speciali pubblicate dal 1° gennaio 2020 è obbligatorio il monitoraggio completo? - Si, a partire dal 01.01.2020 i settori speciali adottano le medesime regole dei settori ordinari.
Per le gare dei settori speciali pubblicate prima dell’entrata in vigore, la compilazione delle schede di monitoraggio non è consentita. - Data: 12.4.2021
- [Schede Osservatorio]
Come ci si comporta nel caso di un contratto di importo inferiore a 40.000€ che prevede rinnovo? Si richiede uno smartcig indicando l’importo a base di gara completo e poi col rinnovo si richiede un secondo smartcig per la parte in più? Si richiedono due Cig ordinari anche se siamo sotto la soglia dei 40mila? - Premesso che il D. Lgs. 50/2016 non prevede l’opzione esplicita di rinnovo ma una serie di situazioni annoverate sotto il termine di “modifiche contrattuali” (art. 106) ogni qual volta sia necessaria una modifica contrattuale nel rispetto dei limiti e delle condizioni sancite dall’art. 106, non sarà necessario prendere un nuovo CIG ma utilizzare la nuova scheda “Modifiche contrattuali”, selezionare la motivazione adeguata e continuare a rendicontare sul CIG iniziale. In base alla considerazione che anche il rinnovo deve essere previsto nella documentazione di gara e viene rilevato come tipologia di modifica contrattuale, se il totale dell'importo dell'appalto, comprensivo delle opzioni, rimane al di sotto della soglia dei 40.000 euro, si acquisisce semplicemente lo Smart-CIG senza operare ulteriori comunicazioni in merito. Qualora si acquisisse un CIG "ordinario" invece che uno Smart-CIG pur essendo sotto i 40.000€, le comunicazioni possono essere rese con la scheda di modifica contrattuale ma solo volontariamente. Per importi pari o superiori ai 40.000€ è necessario prelevare un CIG ordinario.
- Data: 12.4.2021
- [Questioni generali e varie]
Possono due (o più) enti stipulare una convenzione che preveda, a monte, la predisposizione di un unico bando di gara e, a valle, la conclusione di due (o più) contratti singoli con le rispettive contabilità separate?
Sì, nel caso in cui gli appalti di lavori di due (o più) enti insistano sulla medesima area e siano inscindibilmente connessi di modo che l’esecuzione separata comporterebbe una duplicazioni di costi, notevoli difficoltà logistiche e di accantieramento. I due (o più) enti devono stipulare preliminarmente una convenzione con la quale disciplinano i rapporti tra loro intercorrenti al fine di predisporre un unico bando di gara - quindi unico importo a base d’asta complessivo con le relative SOA e unico aggiudicatario – e poi successivamente stipulare due singoli contratti con le rispettive contabilità separate. Il RUP della gara sarà unico. Per quanto riguarda i CIG, verrà acquisito un CIG “padre” in fase di attuazione della convenzione a cui poi seguiranno due CIG “figli” al momento della stipula dei singoli contratti.
Si precisa che il progettista, nell’allegato C1, deve già suddividere i costi tra i vari enti.http://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/appalti/news.asp?news_action=4&news_article_id=654799
- Data: 13.4.2021
- [Questioni generali e varie]
Laddove sia richiesta la garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 16 della legge provinciale n. 3 del 16 aprile 2020, così come modificata dalla legge provinciale n. 1 dell’11 gennaio 2021, trova applicazione l’art. 27, comma 12, della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, in punto di esonero dalla garanzia provvisoria (e suo eventuale rinnovo) laddove l’operatore economico sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000?
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Sì, anche nella vigenza della disciplina temporanea di cui all’art. 16 della legge provinciale n. 3 del 16 aprile 2020, così come modificata dalla legge provinciale n. 1 dell’11 gennaio 2021, si applica, nel caso in cui la procedura di gara sia assoggettata alla prestazione della garanzia provvisoria, la disciplina concernente l’esonero per essere l’operatore economico in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
- Data: 26.2.2021
- [Tracciabilità pagamenti]
La nomina di un commissario esterno, con conseguente impegno di spesa volto al ristoro economico della prestazione, comporta la necessità di ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, in particolare, dell'estrazione di un apposito CIG? - In via preliminare occorre ribadire che la nomina della commissione di valutazione costituisce un tipico atto dell'autorità di gara.
Ciò premesso, nell'eventualità in cui sia necessaria anche la nomina di uno o più commissari esterni la nomina proveniente dall'autorità di gara deve essere corredata da un ulteriore atto (sottoscritto dal soggetto competente rispetto all'ente di volta in volta interessato) che indichi compiutamente l'ambito temporale, anche in relazione alla complessità dell'oggetto, di esecuzione della prestazione nonché il compenso da corrispondere al membro esterno.
In relazione alla natura giuridica, si ritiene che la figura del commissario esterno ricada nella categoria degli incarichi di collaborazione previsti dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con la conseguenza che il conferimento dell'incarico non è assoggettato al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (e alla relativa estrazione del CIG).
La circostanza che gli incarichi professionali ex articolo 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, siano esenti dall'estrazione del CIG è avvalorata anche e soprattutto da A.NA.C. - Data: 18.6.2020
- [Impostazione e pubblicità delle gare]
In caso di procedura di gara per l’affidamento di un appalto di lavori di prossima indizione, qualora la stazione appaltante abbia stimato un aumento dei costi per garantire la sicurezza nel cantiere in ragione dell’applicazione delle misure varate per la limitazione del contagio, a fronte di un progetto esecutivo già pronto e definito a base di gara, quest’ultima quali soluzioni può adottare? - Le possibili soluzioni sono:
a) chiedere al progettista, insieme al coordinatore della sicurezza, di individuare quali tra i maggiori costi stimati rientrino nei costi per la sicurezza del cantiere derivanti dal piano di sicurezza e coordinamento; il progetto verrà aggiornato in tal senso, per poi procedere all’indizione della gara.
Per l'aggiornamento del progetto si tenga presente che, a causa dell'applicazione delle nuove misure anticontagio, è possibile che si determini un allungamento del tempo utile per l'esecuzione dei lavori; in conseguenza a ciò anche il cronoprogramma dovrà essere aggiornato.
b) Se l'ipotesi a) non è compatibile con le tempistiche già stabilite per l’indizione della gara, si può pensare di inserire nella documentazione di gara (risp. disciplinare di gara e schema di contratto - art. 30 del capitolato speciale parte II) una specifica clausola ai sensi dell'art. 48, comma 2, lett. a) l.p. 16/2015, che consenta, in un secondo momento e attraverso lo strumento della variante, di adeguare il piano di sicurezza e coordinamento ai maggiori costi derivanti dall'applicazione delle misure "anti-covid" che interverranno nel corso dell'esecuzione dei lavori.
In entrambi i casi (ma soprattutto nel l'ipotesi sub a)) sarà sempre e comunque possibile intervenire con una variante in corso di esecuzione dei lavori, qualora intervengano nuove circostanze (impreviste e imprevedibili) ovvero nuove disposizioni legislative, a seguito delle quali derivino nuovi e maggiori costi per garantire la sicurezza del cantiere e sia necessario aggiornare il piano di sicurezza e coordinamento (ed eventualmente anche il cronoprogramma). - Data: 20.5.2020
- [Impostazione e pubblicità delle gare]
L'introduzione dell'art. 21 della legge provinciale n. 3 del 16 aprile 2020 ha come conseguenza diretta il divieto di svolgere le sedute pubbliche? Se sì, la novella incide anche sulle procedure di gara bandite anteriormente al 17 aprile 2020 i cui documenti di gara prevedano la possibilità di svolgere le sedute di apertura delle buste in videoconferenza e perciò con la partecipazione a distanza degli offerenti?
- L'art. 21 della legge provinciale n. 3 del 16 aprile 2020, nel prevedere l'insussistenza dell'obbligo di svolgere sedute pubbliche, mira ad introdurre una regola che tende a semplificare, accelerare e rendere più efficiente lo svolgimento delle attività dell’autorità di gara e della commissione tecnica di valutazione.
Le parole utilizzate dal legislatore provinciale - "non sussiste l’obbligo di svolgere le operazioni di apertura delle offerte in seduta pubblica" - inducono a ritenere che la mancata pubblicità delle sedute costituisca una mera facoltà e non, invece, un obbligo giuridico.
Ne consegue, alla luce di quanto premesso, la seguente conclusione: la mancanza di pubblicità delle sedute costituisce soltanto una delle possibili opzioni a disposizione delle stazioni appaltanti le quali possono, pertanto, valutare la soluzione che appaia maggiormente idonea (tra le quali, a titolo esemplificativo, anche le sedute in streaming).
In relazione alla seconda parte del quesito, e premessa l'applicabilità della disposizione anche per le procedure di gara pubblicate anteriormente all'entrata in vigore della novella legislativa, valgono le precedenti considerazioni.
Si ribadisce, inoltre, che l'adozione di accorgimenti che mirino a permettere una partecipazione degli offerenti da remoto non può mai ritenersi in contrasto con l'art. 21, posto che il rispetto dei principi della pubblicità e della trasparenza (anche se osservati in modalità "alternativa") prevale su ogni disposizione, nazionale e/o provinciale, che direttamente o indirettamente li sacrifichi. - Data: 22.4.2020